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Sanatoria 2009 – Condanne per inottemperanza all’espulsione. Diverse le pronunce positive del Consiglio di Stato

Secondo la terza sezione, il non accoglimento della misura cautelare sospensiva provocherebbe un danno irreparabile agli interessati

Diversi i provvedimenti adottati in questi giorni dal Consiglio di Stato in materia di procedura di emersione e ostatività delle condanne inflitte per la violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal Questore (art 14, comma 5 ter del TU).

Prima la sezione sesta, con una ordinanza del 12 gennaio, si era pronunciata in maniera “contraria” alle stesse decisioni prese in precedenza dalla medesima sezione, poi, con tre diverse ordinanze del 14 gennaio, ha ribadito la necessità di concedere la misura cautelare sospensiva perchè, se il provvedimenti di rigetto adottato dalla Prefettura producesse i suoi effetti, ne deriverebbe un danno irreparabile nei confronti dell’interessato.

Di particolare interesse l’Ordinanza n. 87/2011 che ha riformato una sentenza breve emessa dal Tar Veneto. Il giudice amministrativo di Venezia infatti si era uniformato alle interpretazioni negative date dal Consiglio di Stato in maniera automatica, considerando i ricorsi contro i rigetti adottati per l’esistenza di condanne ex art 14, comma 5 ter, infondati e costringendo gli Avv.ti Jenni Lopresti, Helga Lopresti e Letizia Partinel ad investire il Consiglio di Stato della questione.

Con l’Ordinanza del 14 gennaio quindi, il CDS ha riconosciuto le argomentazioni degli avvocati difensori che hanno evidenziato la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma di regolarizzazione che porterebbe a considerare irragionevole e discriminatorio una lettura della legge nel senso di considerare ostatve le condanne per inottemperanze all’ordine del questore.

Il massimo organo della giustizia amministrativa, pur non esprimendosi nel merito della questione, ha riaperto le possibilità di veder trattate con razionalità e giustizia le centiania di istanze di uscita dall’irregolarità rigettate proprio in virtù di una condanna frutto della stessa situazione che la norma si proponeva di sanare.
Per la verit è doveroso segnalare che in altre occasioni la sezione sesta del CDS, esprimendosi sull’opportunità di concedere la sospensione degli effetti del rigetto in attesa della decisione di merito, ha confermato l’orientamento adottato lo scorso 18 agosto, accogliendo gli appelli dell’Avvocatura dello Stato, ritenendo priva di fumus la concessione della sospensiva. Con gli orientamenti espressi dalla terza sezione e dalla stessa sesta sezione, si può considerare almeno parzialmente aperta la partita.

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 87 del 14 gennaio 2011
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 91 del 14 gennaio 2011

Vedi l’articolo riassuntivo della giurisprudenza sul tema:
Sanatoria 2009 – Il Consiglio di Stato accoglie due richieste di sospensive contro il rigetto per inottemperanza all’espulsione