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Sanatoria 2009 – Domanda accolta anche quando la riabilitiazione sia interventua nelle more del giudizio

Importante riforma del Consiglio di Stato di una pronuncia del Tar Toscano.

E’ possibile far valere in giudizio l’intervenuta estinzione del reato anche quando l’interessato si sia attivato per ottenerla solo dopo la comunicazione dei motivi ostativi da parte della Prefettura.

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di uno straniero (e accolgie quindi l’stanza cautelare) contro il Ministero dell’Interno, per la riforma delòla pronuncia del Tar Toscana che aveva negato la sospensiva all’interessato pur essendosi lo stesso attivato per far valere l’estinzione del reato.

Così il giudice: “rilevato che nelle more del giudizio, è intervenuta la
riabilitazione del ricorrente con provvedimento del Tribunale di
Sorveglianza …Il CDS … accoglie l’istanza cautelare
in primo grado”.

Il caso è assai “intricato”. Non è chiaro infatti, alla lettura dei provvedimenti pubblicati, se al momento della domanda di emersione fosse già trascorso il termine previsto per l’estinzione del reato.

Certo è che, il Consiglio di Stato, con la proununcia in oggetto, non preclude la possibilità di perfezionare la “sanatoria” anche quando la riabilitazione o l’estinizione della pena dopo i 5 anni dalla condanna con patteggiamento, siano avvenuti nelle more del giudizio.

A tal proposito va evidenziato come alcuni rigetti notificati da parte delle UTG contengano in questo senso una formula “dissuasiva”. Si legge infatti che, secondo la Prefettura, l’estinzione della pena deve essere interventua (e l’interessato si deve essere attivato per produrla) prima ancora della presentazione dell’istanza di emersione.

Le casistiche in ogni caso potrebbero essere differenti.
Per molti la riabilitazione era già possibile prima della presentazione dell’istanza, ma non si erano attivati presso il Tribunale di Sorveglianza per produrla. In altri casi invece i termini per l’estinzione del reato sono maturati solo successivamente al settembre 2009. Rimane quindi da capire quale potrà essere la valutazione della giurisprudenza amministrativa in questa situazione.

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5134 del 10 novembre 2010