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risposta a cura di Nicola Grigion

Sanatoria 2009 – Dopo la richiesta del permesso di soggiorno è possibile uscire e rientrare in Italia?

Problemi per chi, anche avendo già perfezionato il procedimento, vuole viaggiare all'estero. La ricevuta da sola non basta e l'attesa per ottenere il permesso è ancora troppo lunga

Domanda:

Buongiorno,
spero mi possiate aiutare a risolvere la situazione della mia colf, una signora ucraina di cui ho compiuto la regolarizzazione usufruendo della sanatoria 2009.

Dopo aver adempiuto ad innumerevoli pratiche burocratiche – iscrizione e domanda on line, tutti i miei documenti e dichiarazioni reddituali, pagamenti di tutti gli importi richiesti, innumerevoli documenti da parte della colf,etc. – il 14 aprile 2010 abbiamo finalmente firmato il contratto di lavoro con gli incaricati della Prefettura di Roma presso una sede Inps.

Da allora la signora, per ottenere il permesso di soggiorno, si reca due volte al mese presso la questura di Civitavecchia – lei abita a Ladispoli – perdendo intere mattinate di lavoro, per vedere se finalmente è stato rilasciatop.
La risposta è sempre stata che era ancora in fase di trattazione.

Solo casualmente, ha scoperto che gli incaricati della Questura di Civitavecchia, che le avevano rilevato le impronte digitali, evidentemente per qualche problema tecnico, ne hanno rilevate solo 4 su 10. Per questo motivo la pratica è ferma e così sarebbe restata, perchè nessuno si è premurato di avvertire l’interessata. Ora lei ha avuto un nuovo appuntamento – a gennaio 2011 – per rilevare le impronte. Solo sucessivamente la pratica per il permesso potrà iniziare DAL NUOVO.

A parte le considerazioni umane su queste persone trattate in modo direi disumano dalla burocrazia, nel frattempo
lei, che aveva sperato di poter rivedere la famiglia dopo anni di lontananza, non può recarsi in Ucraina o almeno così le hanno detto.

Vorrei sapere da voi se esistono norme precise sul fatto che, con la documentazione ottenuta con la sanatoria, possa o non possa tornare in Ucraina per un breve periodo, con la certezza di poter rientrare in Italia e riprendere il lavoro. E anche se io possa fare qualcosa per protestare contro le inadempienze della Questura.

Vi ringrazio anticipatamente di quanto potrete dirmi, magari indicandomi anche le norme, circolari etc, che regolano questo aspetto.


Risposta:

Il lettore che ci scrive propone diverse questioni.
Purtroppo la situazione in cui versa la signora ucraina è comune a moltissimi (troppo) cittadini stranieri presenti nel nostro paese a cui viene richiesto il massimo del rigore ma a cui in cambio non viene data altrettanta attenzione. Sappiamo infatti quanto, una inadempienza dell’amministrazione come quella che sconta la signora, non abbia semplicemente a che fare con la lunga attesa, ma coinvolga invece una serie di diritti e garanzia che vengono in questo modo meno e quindi rendono precario il suo diritto di soggiorno e quelli ad esso connessi.

Sul problema dell’uscita e del reingresso.
La normativa, o meglio, le circolari amministrative (che leggi non sono) regolano la possibilità di uscita e reingresso dal territorio italiano per chi è in fase di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno in due “distinte maniere”.

L’uscita ed il rientro nel territorio dello Stato sono consentiti anche attraverso diversi valichi di frontiera (non era così fino all’11 marzo 2009) sia per quanti siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, sia per chi si trova in attesa del rinnovo.
Limiti, sia per chi è in fase di rilascio che per chi è in fase di rinnovo, sono invece posti alla possibilità di attraversare il territorio di altri Stati dell’area Schengen, che non riconoscerebbero la ricevuta come documento attestante la validità del soggiorno (questo avveniva solo attraverso temporanei accordi del Ministero degli Esteri con gli altri stati).
Quindi, per recarsi in Ucraina con mezzi che non siano l’aereo (che consente cioè di non transitare per gli altri paesi) sarà impossibile passare per Ungheria e Romania, per esempio.

Come dicevamo poi alcune differenze ci sono tra chi è in fase di attesa del rpimo rilascio e chi invece attende il rinnovo del permesso.
Chi è in fase di rinnovo dovrà infatti sempre avere con sé, oltre al passaporto o ad un documento di viaggio equipollente, la copia del vecchio permesso di soggiorno, mentre chi è in fase di primo rilascio del permesso dovrebbe avere con sé la copia del visto di ingresso.

Qui si evidenzia il vero problema per quanti si sono regolarizzati attraverso la sanatoria.
Gli stessi infatti non sono in possesso del vecchio permesso, come chi è in attesa del rinnovo, ma contemporaneamente non sono neppure in possesso del visto che dimostri il regolare ingresso nel territorio dello stato, avendo gli stessi valicato la frontiera irregolarmente ed essendosi “regolarizzati” solo successivamente attraverso la procedura di emersione.

Il rischio insomma è alto, è importante non incappare in controlli molto puntigliosi.

L’unica circolare esplicativa che tratta il tema dell’uscita e del reingresso nel territorio dello Stato, per quanti hanno avuto accesso alla procedura di emersione, risale al 2 ottobre 2009 e tratta semplicemente dell’impossibilità di uscire e rientrare con la sola ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza di emersione (prima quindi della convocazione in Prefettura).

Ciò significa, purtroppo, che la lunga attesa per ricevere il permesso di soggiorno può danneggiare il diritto della Signora a rivedere la propria famiglia.

Sull’argomento:
Uscita e reingresso – tutte le circolari
Uscita e reingresso in attesa del permesso – Scheda pratica

Il problema del ritardo nel rilascio del permesso
Per quanto riguarda il ritardo nella consegna del permesso di soggiorno (causa del danno), non dovuto certo ad errori o inadempienze degli interessati ed in questo caso neppure alla lentezza degli uffici preopostgi, bensì ad un errore dell’amministrazione, è possibile agire per via giudiziaria contro l’amministrazxione inadempiente, presso il tribunale amministrativo competente che potrebbe intimare l’amministrazione a rilasciare il permesso già abbondantemente atteso.
Il Testo Unico sull’immigrazione infatti, all’art 5, comma 9, precisa che Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.
Quando infatti non vi siano comprovati motivi che possano giustificare il ritardo, come per esempio la mancanza di documentazione e quindi una richiesta di integrazione, la stessa PA è obbligata a concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento finale.
Sulla questione, anche recentemente, sono intervenute diverse sentenze, pubblicate sul nostro sito
(Tar Lazio 33120/2010, Tar Lazio 33277/2010, Tar Lazio 33279/2010).

Nel caso specifico. però, i tempi di attesa per le decisioni della giurisprudenza e i tempi di “adeguamento” all’eventuale intimazione nei confronti della Questura affinché venga rilasciato il titolo di soggiorno, rischierebbero comunque di protrarsi oltre l’appuntamento già fissato per il gennaio 2011.
Più complessa invece la questione che riguarda il il risarcimento eventuale del danno. Secondo la giurisprudenza, intervenuta sulla questione dei ritardi nell’adozione del provvedimento finale, è necessario che la richiesta di risarcimento deve essere sostenuta dalla evidenza degli elementi oggettivi della
risarcibilità, in particolare con riferimento alla natura ed all’entità del danno subito.