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Sanatoria 2009 – I Tar accolgono le sospensive dopo la decisione dell’Adunanza Plenaria

Rimane irrisolto il nodo della concessione del permesso di soggiorno ai ricorrenti in attesa del giudizio di merito. Alcuni Tar ne intimano il rilascio

Sono ormai diverse le ordinanze sospensive che i tribunali amministrativi regionali, chiamati a decidere sull’annullamento degli effetti del rigetto adottato dalla prefettura per la presenza di condanne inflitte agli stranieri ai sensi dell’art 14, comma 5 ter, del Testo Unico, hanno adottato dopo la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 912 dello scorso 25 febbraio.

Sulla domanda di misure cautelari si sono pronunciati diversi giudici amministrativi che, richiamando l’ordinanza del CDS n. 912, hanno ritenuto sussistente il periculum in mora per gli interessati se, in attesa del giudizio di merito, non fossero sospesi gli effetti del rigetto dello Sportello Unico che comporterebbero l’esposizione dei lavoratori a provvedimenti di espulsione.

I diversi Tar pronunciatisi hanno anche sottolineato come la decisione del Consiglio di Stato sia stata presa ritenendo la questione dell’ostatività o meno delle condanne inflitte per la violazione dell’ordine del Questore dotata di fumus boni iuris.

Ma l’Ordinanza del Consiglio di Stato, oltre a non sbilanciarsi sul merito della controversia, rimandando alla decisione dei tribunali amministrativi regionali il compito di decidere sull’ostatività di tali condanne, non ha risolto neppure la controversia questione legata alla condizione giuridica e quindi al diritto di soggiorno di chi ha beneficiato e beneficierà degli effetti dell’accoglimento delle misure cautelari.

Ci si chiede insomma quale sia il destino delle centinaia di stranieri a cui, in attesa del giudizio di merito (dai tempi normalmente molto lunghi), i tribunali amministrativi hanno riconosciuto il diritto a non essere espulsi ma che non potranno probabilmente (almeno così sembra) beneficiare di un titolo di soggiorno, anche di natura temporanea.

Il Tar Toscana, con l’ordinanza n. 278 del 4 marzo 2011, nel sospendere gli effetti del rigetto ha contestualmente ordinato all’amministrazione, “quale corollario dell’effetto conformativo della pronuncia”, di rilasciare il titolo di soggiorno per lavoro subordinato valido fino al giudizio di merito.
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Ma anche in questo caso, nonostante l’intimazione del giudice, l’amministrazione difficilmente rilascia il permesso di soggiorno costringendo i ricorrenti ad intraprendere un giudizio di ottemperanza.

In ogni caso le Prefetture e le Questure dovrebbero certamente adeguarsi alla posizione espressa dall’Adunanza Plenaria e dai Tar nel senso di ritenere sussistente il pericolo di un grave danno irreparabile nei confronti degli stranieri, se venissero espulsi in attesa del giudizio (anche se alcune questure hanno sollevato dubbi anche in tal senso).

Si potrebbe prospettare, come in molte parti sta avvenendo a differenza di quanto deciso dal Tar Toscana, la messa in atto di prassi nel senso di ritenere ancora pendente la domanda di emersione lasciando in questo modo gli stranieri in un regime di non espellibilità in attesa dell’eventuale convocazione, che però potrebbe arrivare solamente dopo le pronunce di merito dei giudici amministrativi (quindi a distanza di oltre un anno).

Già dopo la presentazione dell’istanza di emersione (settembre 2009) e fino alla data di convocazione (anche dopo un anno e mezzo) gli stranieri in attesa di perfezionare il procedimento si sono trovati in questo limbo senza garanzie, una condizione in cui è impossibile iscriversi al Servizio Sanitario nazionale, impossibile uscire e rinetrare in Italia, impossibile, in caso di licenziamento, iniziare una nuova attività lavorativa, impossibile il riconoscimento dei pagamenti contributivi finora effettuati dal datore di lavoro, impossibile l’accesso ad alcuni diritti essenziali nel lavoro, quali la malattia, l’infortunio, le ferie. Mantenere in questa condizione i ricorrenti significherebbe quindi protrarre la loro “attesa” nel girone degli “aspiranti regolarizzati” per ancora lungo tempo.

La soluzione più adatta (e francamente anche dotata di buon senso) potrebbe essere quella di concedere a chi si trova in attesa del giudizio di merito, se non un permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido fino all’esito del ricorso, quantomeno un permesso di soggiorno per motivi di giustizia che permetta lo svolgimento dell’attività lavorativa.

In attesa di conoscere la posizione ufficiale del Ministero sulla questione, confidiamo che le Questure e le Prefetture vogliano operare con buon senso nei confronti degli stranieri e della comunità intera e che le decisioni future dei tribunali amministrativi si esprimano in maniera esplicita anche in altre regioni sul rilascio di un permesso i soggiorno temporaneo.

Ecco alcune ordinanze sospensive che richiamano la decisione dell’Adunanza Plenaria:
Ordinanza del Tar Lombardia n. 491 dell’11 marzo 2011
Ordinanza del Tar Toscana n. 278 del 4 marzo 2011
Ordinanza del Tar Marche n. 197 dell’11 marzo 2011
Ordinanza del Tar Veneto n. 214 dell’11 marzo 2011
Ordinanza del Tar Lombardia n. 507 dell’11 marzo 2011

Ordinanze Consiglio di Stato:
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1160 dell’11 marzo 2011
Ordinanza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) n. 912 del 25 febbraio 2011