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Sanatoria 2009 – I Tribunali amministrativi non considerano ostativo il 14, comma 5 ter, alcune Prefetture si adeguano e lasciano in sospeso le procedure

Ordinanza del Tar Marche n. 415 del 24 giugno 2010

Sono ormai sempre più frequenti le ordinanze sospensive dei tribunali Amministrativi Regionali che si sono pronunciati, anche se non definitivamente, su altrettanti ricorsi proposti da datori di lavoro e lavoratori che, dopo aver presentato lo scorso settembre, domanda di emersione, si sono visti notificare un diniego per la presenza di condanne inflitte ai danni dei lavoratori stranieri ai sensi dellarticolo 14 comma 5 ter del Testo Unico sull’immigrazione.
Si tratta del reato di inottemperanza al provvedimento di espulsione ordinato dal Questore, cioè del non essere riusciti ad abbandonare il territorio nazionale entro i 5 giorni disposti dal provvedimento questorile. Ciò che un sistema complesso di vettori, centri di detenzione e pattugliamenti non riesce a fare in sei mesi (a taanto è stato prolungato il trattenimento nei Cie proprio per consentire, dicono, l’espulsione) gli interessati dovrebbero farlo in meno di una settimana.

Dopo il Tar Toscana ed il Tar Veneto, anche il Tar Marche si è pronunciato liquidando sbrigativamente l’interpretazione delle Questure sposando a pieno invece gli orientamenti, seppure parziali, espressi finora dai colleghi di altre Regioni intervenute sulla questione.

Alcune Prefetture continuano senza indugi ad emettere provvedimenti di rigetto in presenza di contestazioni dell’articolo 14, comma 5 ter, in virtù di pareri della Questura che non sembrano volersi adeguare e neppure mettere in dubbio la loro posizione.

Il meccanismo è abbastanza macchinoso.
Il parere infatti viene espresso dalla Questura ma è invece la Prefettura ad inviare il preavviso di rigetto e a concedere il termine di 10 giorni pre presentare eventuali memorie. Queste ultime sembrerebbero vane proprio perchè, gli UTG non hanno la possibilità di smentire il parere della Questura vincolante.

Ci sono invece altri Sportelli Unici che sembrano aver assunto posizioni più ragionevoli.
In alcune provincie infatti le Prefetture tengono in sospeso i dinieghi (senza quindi emetterli) in attesa di verificare quale sarà il responso del Tar e quindi di adeguare la loro posizione all’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa. I tempi sono lunghi certo, ma si tratta di evitare una serie infinita di ricorsi e di conseguenti spese che rischierebbero di tradursi in un vero boomerang contro il Ministero.

Confidiamo che anche altre Prefetture vogliano adeguarsi a questa ragionevole posizione, auspicando, ancor meglio che siano invece le Questure a modificare la prassi finora messa in atto in sede di rilascio del parere sulle cause ostative all’emersione.

Le Ordinanze sospensive contro l’interpretazione che ritiene ostativo all’emersione il reato di cui all’art 14, comma 5 ter 286/98:
Ordinanza del Tar Sardegna n. 411 del 9 settembre 2010
Ordinanza del Tar Marche n. 472 del 22 luglio 2010
Ordinanza del Tar Lombardia n. 778 del 21 luglio 2010
Ordinanza del Tar Lombardia n. 771 del 21 luglio 2010
Ordinanza del Tar Marche n. 415 del 24 giugno 2010
Ordinanza del Tar Veneto n. 393 del 23 giugno 2010
Ordinanza del Tar Veneto n. 394 del 23 giugno 2010
Ordinanza del Tar Marche n. 362 del 10 giugno 2010
Ordinanza del Tar Veneto n. 331 del 27 maggio 2010
Ordinanza del Tar Marche n. 349 del 27 maggio 2010
Ordinanza del Tar Veneto n. 265 del 28 aprile 2010
Ordinanza del Tar Toscana n. 301 del 21 aprile 2010
Ordinanza del Tar Toscana n. 300 del 21 aprile 2010
Ordinanza del Tar Toscana n. 296 del 21 aprile 2010

Di tenore opposto invece:
Sentenza del Tar Umbria n. 277 del 4 maggio 2010
Sentenza del Tar Umbria n 370 dell’11 giugno 2010