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Sanatoria 2009 – Il reato di inottemperanza all’espulsione è in contrasto con la direttiva 115/2008. Non è quindi ostativo all’emersione

Il Tar Liguria si pronuncia nel merito di un rigetto (condanna ex art 14, comma 5 ter) richiamando la direttiva rimpatri

Importantessima serie di setnenze del del Tar Liguria che pronunciandosi nel merito di una serie di provvedimenti di rigetto della procedura di emersione, adottati dalla Prefettura di Genova, contro alcuni cittadini stranieri che risultavano riportare condanne per la violazione dell’ordine di allontanamento del Questore (art 14, comma 5 ter), ha richiamato anche la direttiva europea CE/115/2008 il cui termine per il recepimento per gli Stati Membri è scaduto lo scorso 24 dicembre.

Il giudice amministrativo del Tar Ligura, ha rilevato che l’art 1 ter della legge 102/2009 (emersione) ha specificatamente previsto tra le cause ostative al perfezionamento della procedura di emersione la sola espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 1 e 2 lettera c)del Testo Unico e non anche la fattispecie prevista dall’art. 14, comma 5 ter.

Rileva il giudice che, anche la previsione che esclude dalla possibilità di perfezionare la procedura di emersione quanti abbiano riportato una condanna per i reati di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale non può ritenersi applicabile nel caso in specie, non rientrando le condanne inflitte per la violazione all’ordine del Questore, né tra quelle previste dall’art. 380 (quanto a pena edittale) nè tra le previsioni dell’art. 381 che tratta i casi di arresto facoltativo.

Il richiamo alla direttiva
Il giudice, nel pronunciarsi in maniera definitiva, ha ritenuto di dover considerare che la previsione delittuosa reputata ostativa non appare omogenea alle previsioni contenute nella direttiva europea n. 115 del 2008.
Secondo il Tar Liguria la direttiva appare immediatamente operativa (essendo scaduto il termine per il suo recepimento) e di conseguenza si pone in contrasto con la normativa nazionale in particolare per quanto riguarda il carattere automatico ed ostativo della pregressa clandestinità.

Il Giudice amministrativo scrive precisamente che:

“Ritenuto inoltre che la previsione delittuosa reputata ostativa ed il connesso meccanismo conseguente (tra i cui effetti si pone altresì, nell’ottica posta a base dell’atto impugnato, la regolarizzazione della posizione relativa al soggiorno) non appare omogenea alle previsioni contenute nella direttiva europea n. 115 del 2008;”

“Considerato che quest’ultima, se per un verso appare immediatamente operativa a fronte della sussistenza dei relativi presupposti (scadenza del termine di recepimento, chiarezza dei principi e delle disposizioni, effetto verticale nel rapporto fra p.a. e individuo), per un altro verso appare contraria alla previsione legislativa nazionale laddove interpretata nel senso del carattere automatico ed ostativo della pregressa clandestinità (da qualificare in termini di soggiorno irregolare) in specie a fronte del tenore dell’art. 7 della direttiva suddetta e delle garanzie procedimentali previste per i soggetti interessati.”

Sentenza del Tar Liguria n. 86 del 21 gennaio 2011
Sentenza del Tar Liguria n. 94 del 21 gennaio 2011
Sentenza del Tar Liguria n. 154 del 23 gennaio 2011

Si tratta di alcune tra le venticinque sentenze brevi pronunciate dal Tar Liguria alla medesima udienza, su ricorsi degli avvocati Troubetzkoy Hahn, Ranalli, Icardi, Montemagno, Pappalardo, Tartarini, Morini, Magnone, Auditore, Traverso, Giusto, Ballerini e Fiorini. Le sentenze sono le numero 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.