Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sanatoria 2009 – Illegittimo il rigetto quando la segnalazione Schengen non sia stata rinnovata nelle more del procedimento

Necessario tener conto degli elementi sopravvenuti anche dopo la comunicazione dei motivi ostativi (art 10bis 241/90)

Con la sentenza n. 261 del 16 febbraio 2011 il Tar Veneto si è pronunciato sul ricorso proposto dall’Avv. Antonio Maggiotto in favore di un cittadino del Kosovo in cui favore era stata inoltrata domanda di emersione ai sensi della legge 102/2009.

Lo Sportello Unico aveva rilevato, in capo allo straniero, la presenza di una segnalazione di inammissibilità nello spazio Schengen disposta dall’Ungheria.
Ai sensi della L. 241/90 erano stati comunicati allo straniero i motivi ostativi al perfezionamento della procedura di emersione, ma proprio dopo il ricevimento del “preavviso di rigetto” il ricorrente ha ottenuto che la segnalazione Schengen, con scadenza al 9 ottobre 2010, non fosse rinnovata.
Nonostante la circostanza sopravvenuta lo Sportello Unico di Padova, in data 22 ottobre 2010, ha adottato il provvedimento di rigetto definitivo dell’istanza.

Con la pronuncia di merito n. 261, il Tar Veneto ha ribadito la validità del principio giurisprudenziale affermato ormai più volte in materia di immigrazione, che impone all’amministrazione, nell’adottare il provvedimento finale, di tener conto degli elementi sopraggiunti all’atto del provvedimento, annullando il rigetto e quindi disponendo il pagamento delle spese da parte dell’amministrazione-

Sentenza del Tar Veneto n. 261 del 16 febbraio 2011