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Sanatoria 2009 – In attesa del giudizio di merito il Tar Toscana ordina il rilascio di un permesso di soggiorno

Dopo l'accoglimento della sospensiva contro il rigetto adottato per condanne inflitte ai sensi dell'art 14, co 5ter pds fino al giudizio di merito

Con l’ordinanza n. 278 del 4 marzo 2011 il Tar Toscana, chiamato a decidere sulla sospensione degli effetti del rigetto adottato dalla Prefettura di Massa Carrara per la presenza di una condanna inflitta ai sensi dell’art 14, comma 5 ter del TU, ha ritenuto conseguente alla decisione di concedere la misura cautelare intimare l’amministrazione al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro fino al giudizio di merito.

Secondo il giudice amministrativo toscano:
– si deve escludere che una condanna (per art 14, comma 5 ter) rientri tra quelle ostative all’emersione del lavoro irregolare ai
sensi del d.l. n. 78/2009, conv. con l. n. 102/2009, perché
l’inasprimento del regime dettato per il reato ex art. 14 cit. non
risulta connesso all’intrinseca pericolosità dei soggetti e delle
condotte regolamentate
(T.A.R. Toscana, Sez. II, ord. 11
dicembre 2010, n. 1135/2010);
– non si
può reputare, prima facie, convincente la riconduzione della
fattispecie all’art. 381 c.p.p.;
– l’esistenza di un orientamento non
omogeneo della giurisprudenza sulla questione e la complessità
di quest’ultima sono state di recente riconosciute dall’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (C.d.S., A.P., ord. 25 febbraio
2011, n. 912/2011), la quale ha sottolineato, in aggiunta, il
rilievo che va assumendo in materia, nella giurisprudenza penale,
il decorso del termine (24 dicembre 2010) per il recepimento
della direttiva n. 2008/115/CE, recante norme e procedure
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
Paesi terzi, il cui soggiorno risulta irregolare;
– ai fini dell’esclusione dalla sanatoria il
Legislatore (art. 1, comma 13, lett. a) del d.l. n. 78/2009) ha
selezionato soltanto una categoria di espulsione (quella ex art.
13, commi 1 e 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998), mostrando in
tal modo la contrarietà, alla ratio della sanatoria, di
un’interpretazione della stessa che conduca ad una sostanziale
equiparazione, ai fini della predetta esclusione, di tutti i tipi di
espulsione (equiparazione cui porterebbe l’inclusione del reato
ex art. 14, comma 5-ter, cit., fra quelli che ostano all’emersione);
– sussistono gli estremi per la concessione
della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010
quale corollario dell’effetto conformativo della presente
pronuncia, nelle more della definizione del giudizio deve
interinalmente disporsi il rilascio del richiesto titolo di soggiorno

Così il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha:
Accolto l’istanza cautelare;
Sospeso il provvedimento impugnato;
ordinato all’Amministrazione resistente il rilascio, entro trenta giorni dalla
ricezione dell’ordinanza, del titolo di soggiorno
richiesto dal ricorrente, con validità sino alla definizione del
giudizio nel merito;

Ordinanza del Tar Toscana n. 278 del 4 marzo 2011