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E’ indispensabile il contraddittorio per la verifica in termini sostanziali delle condizioni di legge.

Sanatoria 2009 – L’omessa notifica dell’avviso ex art. 10bis L. 241/90 rende illegittimo il rifiuto o l’archiviazione dell’istanza

a cura dell'Avv. Giuseppe Onorato

Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2009, in cui oltre un terzo delle istanza riguardava la materia dell’immigrazione, la seconda sezione del TAR Sardegna ha avuto occasione di precisare la propria posizione sulle istanze di emersione ex L. 102/2009 archiviate o rigettate per mancata o ritardata presentazione delle parti o di documenti.

Erano stati infatti presentati due ricorsi (nn. 14/11 e 15/11) da due cittadini senegalesi assistiti dall’avv. Giuseppe Onorato dell’omonimo Studio Legale in Sassari, i quali si erano lamentati che, a loro insaputa, lo SUI di Sassari avesse proceduto al rigetto dell’istanza di emersione presentata nel loro interesse dal datore di lavoro, e ciò in quanto, a parere dello stesso SUI, il datore di lavoro non avrebbe presentato tempestivamente parte della documentazione richiesta.
I due cittadini africani avevano così rappresentato che il loro datore di lavoro non aveva mai ricevuto una comunicazione sul fatto che la mancata presentazione di certi documenti avrebbe determinato il rigetto dell’istanza, e soprattutto che, comunque, trattandosi di documentazione medica, essa doveva essere presentata dal datore di lavoro, e non da loro quali lavoratori, così che non era ad essi addebitabile l’omessa presentazione della detta documentazione.

Nel ricorso era stata poi sollevata una serie di ulteriori questioni sulla legittimità dell’atto de quo, e sul contrasto di questo con norme di diritti dell’Unione europea e contenute nella Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

Alla luce di tali argomentazioni, il TAR Sardegna, est. Dott. Tito Aru, con le ordinanze cautelari n. 84/11 e 85/11 in data 17.2.2011, ha ritenuto che in questa materia, per le finalità di sanatoria della legge n. 102/2009, “assume valore decisivo la sussistenza di un effettivo contraddittorio procedimentale tra le parti, anche al fine di procedere ad una verifica, in termini sostanziali e non puramente formali, della sussistenza, in capo ai richiedenti, dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore”, così che la P.A. (nella specie il SUI di Sassari) avrebbero dovuto riaprire l’istruttoria una volta che, seppur “in ritardo”, il datore di lavoro si era premurato di trasmettere per raccomandata tutta la parte mancante della documentazione richiesta.
Inoltre, ha attentamente evidenziato il Giudice Amministrativo sardo, deve stigmatizzarsi “anche in relazione alla particolare delicatezza del procedimento in questione” come fosse stato omesso l’invio “del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 (che allo stato non risulta correttamente notificato – al datore di lavoro)”, così richiamando la propria precedente giurisprudenza (ex alii, TAR Sardegna, ord. cautelare 30/11 nel ricorso 1098/2010) nella quale aveva sancito la necessità di una notifica con le forme di legge (tra cui anche quella ex art. 140cpc) non potendosi ritenere sufficiente il mero invio della raccomandata con a.r.
Alla luce di tali osservazioni, l’ordinanza si conclude con l’accoglimento della “istanza cautelare proposta dal ricorrente al fine di ordinare all’amministrazione di assegnare [al datore di lavoro] un nuovo termine per la produzione della documentazione necessaria al buon esito della pratica”.

Ordinanza del Tar Sardegna n. 84 del 17 febbraio 2011
Ordinanza del Tar Sardegna n. 85 del 17 febbraio 2011
Ordinanza del Tar Sardegna n. 39 del 19 gennaio 2011