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Sanatoria 2009 – Le segnalazioni Schengen non sono automaticamente ostative

Necessaria una verifica circa l’origine, il contenuto e la natura dell’informazione

Secondo il Tar Campania “appare scarsamente comprensibile una normativa che in tema di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario detti limiti che travalichino gli aspetti della sicurezza e dell’ordine pubblico.”

Sempre secondo il giudice amministrativo di Salerno “non sembra possa sfuggire ad un giudizio di manifesta incostituzionalità, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, in presenza di un’evidente disparità di trattamento tra situazioni simili, una norma -quale per l’appunto l’art. 1-ter, comma 13, D.L. 78 del 2009- che, da un lato, riguardo ai provvedimenti di autorità amministrative e giurisdizionali interne, circoscrive esattamente i casi che impediscono la regolarizzazione, e, dall’altro, di fronte a segnalazioni del sistema informativo Schengen, provenienti da autorità amministrative e giurisdizionali straniere, prescinda da una qualsiasi verifica circa l’origine, il contenuto e la natura dell’informazione, acquisendole “a scatola chiusa”.

In altri termini, sotto il profilo della legittimità costituzionale, non si comprenderebbe perché mai il legislatore si sia preoccupato di restringere, con precisa operazione di chirurgia normativa, i casi ostativi alla richiesta di emersione, qualora essi siano l’effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali di autorità interne, mentre, al contrario, abbia accettato l’assenza di verifiche per provvedimenti di autorità straniere che finirebbero per essere in ogni caso rilevanti ai fini del diniego di regolarizzazione per la sola ragione di provenire dal S.I.S.”

L’autorità competente ha quindi l’obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione, l’origine e la natura dell’evento che ne costituisce il presupposto di fatto.

Sentenza del Tar Campania n. 305 del 22 febbraio 2011