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Sanatoria 2009 – Nuova pronuncia di merito del Tar Liguria: la doppia espulsione non è ostativa

Ostatività non rilevabile da una interpretazione corretta della legge di emersione. Inoltre permane un contrasto con la normativa UE

Ancora una sentenza del Tar Liguria intervenuta con un giudizio di merito su un ricorso contro il rigetto della domanda di emersione adottato dalla Prefettura di Imperia per la presenza di una condanna inflitta allo straniero per la violazione dell’ordine di allontanamento del Questore (art 14, comma 5 ter, TU).

Secondo il Tar Liguria, che nello scorso gennaio, con diverse pronunce, ben prima della decisione adottata dall’Adunanza Plenaria, aveva rilevato il contrasto con la Direttiva 115/CE nel caso in cui la legge di emersione fosse stata interpretata considerando ostativo il reato di inottemperanza messo in seria di scussione proprio dalla norma europea.

Secondo il giudice amministrativo ligure “la condanna per violazione dell’art. 14, comma 5 ter del D. Lgs. n. 286/98 non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per regolarizzazione, perché
l’art. 1 ter
del D.L. n. 78/09, convertito nella L. n. 102/09 stabilisce tale
conseguenza per gli stranieri espulsi ai sensi dell’art. 13, 1° e 2° comma lett.
c) del predetto testo unico
e dell’art. 3 del D. L. 27.7.2005 n. 144, convertito
con modificazioni nella L. n. 155/2005, ipotesi fra cui la fattispecie in questione
non è compresa (cfr. CDS VI Sez. 2 settembre 2009 n. 4066)”
.

Sempre le condanne inflitte ai sensi dell’art 14, comma 5 ter, “non rientrano fra quelle per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.
perché, da un lato, la pena edittale è propria di quelli per cui è previsto
l’arresto facoltativo in flagranza, mentre invece la norma in discussione
prevede l’arresto obbligatorio, il quale è disposto per reati per cui la pena
edittale è largamente superiore o per reati espressamente nominati, per i quali
può essere anche inferiore, fra i quali però quella inflitta al ricorrente non è
compresa”
.

Il Tar Liguria ha quindi accolto il ricorso sottolineando “che l’effetto ostativo automatico, ricollegato automaticamente dall’atto
impugnato al reato in parola, non appare coerente con le previsioni contenute
nella direttiva europea n. 115 del 2008
(…)il predetto
atto comunitario è da ritenersi immediatamente operativo nell’ordinamento
nazionale”.

Sentenza del Tar Liguria n. 375 del 4 marzo 2011