Nuovo provvedimento sospensivo emesso, questa volta dal giudice amministrativo di Lecce, in merito alla ancora aperta e controversa interpretazione della Circolare Manganelli sull’ostatività del reato previsto dall’art 14, comma 5 ter, del Testo Unico per il perfezionamento della procedura di emersione.
Un passaggio fondamentale dell’Ordinanza: “Considerato che, ad una sommaria delibazione propria
della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato tenuto conto che a
carico del lavoratore extracomunitario ricorrente risulta unicamente la
condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del Decreto Legislativo
n° 286/1998 e ss.mm. ed alla stregua di una interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c) della Legge n° 102/2009 (che
tende alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri), in combinato disposto
con l’art. 14, comma 5-ter, del Decreto Legislativo n° 286/1998 e ss.mm., al
fine di evitare un trattamento deteriore nei confronti di coloro che risultano
essere stati condannati per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter citato
rispetto a coloro che, pur essendo stati colpiti da un provvedimento di
espulsione senza avervi adempiuto, per ragioni contingenti non sono stati
sottoposti a procedimento penale né condannati per il medesimo reato. Ritenuto,
altresì, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile atto a giustificare
l’invocata misura cautelare.