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Sanatoria 2009 – Per il Tar Milano l’inottemperanza all’ordine di allontanamento non è ostativa

Ora si attende l'Adunanza Plenaria del 2 maggio. Una interpretazione in senso diverso sarebbe incostituzionale

Con la sentenza n. 771 del 22 marzo 2011 il Tar Lombardia si è pronunciato (con giudizio di merito) per la non ostatività delle condanne inflitte ai sensi dell’art 14, comma 5 ter, del Testo Unico immigrazione.

Secondo il Tar Lombardia ritenere non ostativo il reato “risulta anche conforme al principio costituzionale di
ragionevolezza. In altro modo, la posizione di soggiornante irregolare, pur
essendo presupposto necessario per poter accedere alla proceduta di
emersione, acquisirebbe una connotazione ostativa se accertata
prima della presentazione della domanda.
Sempre secondo il giudice amministrativo “emerge evidente l’irragionevolezza di una tale soluzione che riserverebbe un
trattamento diametralmente opposto a soggetti che si trovano nelle
stesse condizioni di fatto, differenziati soltanto dall’avvenuto
rintracciamento e dalla già intervenuta condanna”.

Si tratta di un importante giudizio di merito che va a consolidare un orientamento dei giudici amministrativi di primo grado in attesa dell’Adunanza Plenaria del prossimo 2 maggio che deciderà definitivamente sulla questione.

Sentenza del Tar Lombardia n. 771 del 22 marzo 2011