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Sanatoria 2009 – Per il Tar Puglia la “doppia espulsione” non è ostativa

a cura dell'Avv. Uljana Gazidede

Il TAR Puglia – sede di Bari – seconda sezione, nella camera di consiglio del
7 ottobre 2010 ha deciso come segue:

“considerato che ad un primo esame non
pare ostativa all’ammissione della procedura di emersione di cui all’art. 1-
ter, d.l. 78 del 2009 conv. Con legge n. 102/09, la condanna riportata dall’
odierno ricorrente per ragioni di seguito elencate:
a) in primo luogo perché la fattispecie criminosa di cui all’art. 14, comma 5
ter del D.Lgs. N. 286/98 non sembra riconducibile agli artt 380 e 381c.p.p. non
rientrando né tra i casi di arresto obbligatorio ivi individuati né tra i casi
di arresto facoltativo e le relative previsioni devono ritenersi tassative e
insuscettibili di estensione analogica in malam partem;
b) in secondo luogo perché anche la specialità della disposizione
incriminatrice che viene qui in considerazione – da ricollegarsi a esigenze
generali di governo del fenomeno immigratorio più che a specifiche ragioni di
prevenzione penale – suggerisce di non estendere alla stessa un meccanismo
ostativo del tutto inconferente, ove si tenga conto, altresì, del fatto che le
domande di regolarizzazione sono per definizione presentate da soggetti
irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale che – ove già colpiti da
un decreto di espulsione – finirebbero per essere discriminati rispetto ad
altri immigrati irregolari non ancora individuati dalle Forze dell’Ordine;
c) infine sulla scorta di un’interpretazione logico-sistematica che tenga
conto delle altre previsioni del comma 13 dell’art. 1 ter del D.L. n. 78/09 in
questione, alla stregua delle quali il decreto di espulsione è preclusivo della
regolarizzazione solo ove sia stata emesso per motivi di ordine pubblico e
sicurezza dello Stato e, in particolare, di prevenzione del terrorismo”
PQM accoglie ai fini del riesame

(cfr. TAR Puglia – sede di Bari Ord. Sosp. n.
737/2010 in termini Ord. Sosp. N. 738/2010)

Le ordinanze del Tar Puglia – sede di Bari al momento sono 2 e per altre sono
in attesa di conoscere la fissazione dell’udienza.
Il Tar ha deciso su due ricorsi presentati, a mia firma, in favore di un
cittadino del senegal e del marocco.
Sono stati impugnati i provvedimenti di rifiuto di rilascio del permesso di
soggiorno emessi dal Questore di Bari con la seguente motivazione: ” visto l’
art. 1 – ter, comma 13 lett. C, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n.
102/2009 che prevede che non possono essere ammessi alla procedura di emersione
i lavoratori extracomunitari che risultano condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena ai
sensi del’art. 444 del cp.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381
dal medesimo codice;
letta la Circolare n. 1843 del 17.03.2010 del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’interno;
considerato che in relazione a quanto sopra, il sig. ……., per essere stato
condannato per uno dei reati ostativi indicati dall’art. 381 del c.p.p., non ha
i requisiti stabiliti dalla legge per poter regolarizzare la propria posizione
di soggiorno”
.

Si precisa che, nel caso de quo, il datore di lavoro e lo straniero avevano
ottenuto la santoria dallo Sportello – SUI della Prefettura di Bari previa
stipula del contratto di soggiono ed in seguito avevano chiesto il rilascio del
permesso di soggiorno presso l’Uffico Immigrazione della Questura di Bari.

Avv. Uljana Gazidede

Ordinanza del Tar Puglia n. 737 del 7 ottobre 2010
Ordinanza del Tar Puglia n. 738 del 7 ottobre 2010

Vedi anche:
Sanatoria 2009 – Dietro front del Cosiglio di Stato: la violazione dell’ordine del Questore non è ostativa all’emersione
Tutta la giurisprudenza sulla Sanatoria 2009