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Sanatoria 2009 – Secondo il Consiglio di Stato niente emersione con la “doppia” espulsione

Discutibile e frettolosa decisione della sezione sesta. Ora si attendono le successive pronunce

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 5890 del 18 agosto 2010 ha espresso un primo – discutibile – orientamento interpretativo in merito ai dubbi sollevati da più parti dalla cosiddetta “circolare manganelli”.

Si tratta dell’indicazione fornita dal Ministero dell’Interno nei confronti delle Questure, nel senso di ritenere ostativa alla regolarizzazione, perchè rientrante nelle fattispecie di reato previste dall’articolo 381 del c.c.p., la violazione dell’articolo 14, comma 5 ter, del Testo Unico sull’immigrazione.
Parliamo della violazione dell’ordine di allontanamento (in 5 giorni) impartito dal Questore nei confornti di chi è stato “pescato” senza il permesso di soggiorno.

La questione, che aveva portato al rigetto di diverse istanze di emersione, era stata sollevata in ricorso dopo i dinieghi delle prefetture motivati dai pareri negativi forniti dalle Questure.

Dopo un primo orientamento negativo da parte dei Tar (quello umbro per primo), altri tribunali amministrativi (la maggior parte) avevano invece modificato la tendenza concedendo una serie di sospensive motivate proprio dall’irragionevolezza della norma interpretata nel senso indicato dalla circolare ministeriale, ed in particolare, ritenendo non rientrante nelle fattispecie indicate dalla legge 102 (sanatoria 2009) come ostative alla procedura le condanne impartite per la violazione dell’ordine di allontanamento del Questore (art 14, comma 5 ter).
In primo luogo perchè la stessa norma del Testo Unico, al comma successivo, si era preoccupata di precisare l’obbligatorietà dell’arresto, ritendno quindi di sottrarre il reato in questione dall’ambito di applicazione dell’articolo 381 del cpp, seppur equiparabile in quanto a pena edittale. In secondo luogo per l’irragionevolezza e per la disparità di trattamento che sarebbe derivata da una interpretazione che ritenesse non “regolarizzabile” un lavoratore proprio perchè irregolare (condizione per la quale si viene imputati per il 14, comma 5 ter).
Questa positiva interpretazione è ora invece messa in discussione dal Consiglio di Stato, mentre in molti, Prefetture comprese, attendono di conoscere il loro destino.

Lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 agosto però, non si è pronunciato sulle tante ordinanze sospensive concesse dai tar, bensì, su un ricorso proposto dall’interessato dopo che il Tar Umbria, con la sentenza n. 277 del 4 maggio 2010 aveva “approvato” il rigetto dell’istanza da parte della Prefettura competente (motivato dal parere negativo della Questura).

In particolare, rileva il Consiglio di Stato, il reato in questione, in quanto punibile con la reclusione con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell’art, 381 c.p.p e nel caso specifico, sileva che la domanda di emersione non vale a far considerare irrilevante o inefficace la sentenza di condanna già pronunciata.

Nessuna pronuncia ancora quindi, in merito alle sospensive, anche se questo primo orientamento espresso dal Consiglio di Stato non fa ben sperare.

Sentenza del Consiglio di Stato n. 5890 del 18 agosto 2010
Tutta la giurisprudenza sulla Sanatoria 2009

Normativa:
Circolare del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2010
Legge 102/2009 con la conversione del Dl Anticrisi n. 78/2009

Approfondimenti:
Regolarizzazione 2009 e motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno
Sanatoria 2009 – Impossibile se condannati per inottemperanza all’espulsione
Sanatoria 2009 – Tribunale di Perugia: Estinzione del reato di cui all’art 14, comma 5ter per sopravvenuta richiesta di emersione

Notizie e appelli:
Per una scelta di equità e giustizia
Trieste – Falsa sanatoria, vere espulsioni