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Sanatoria 2009 – Sospensione del rigetto adottato contro il datore di lavoro che non si sia presentato alla convocazione per comprovati motivi di salute

a cura dell'Avv. Uljana Gazidede

Un datore di lavoro, italiano, affetto da una patologia che permette di muoversi solo con l’ausilio delle stampelle, inviava la domanda di regolarizzazione in favore
della sua badante. All’esito dell’istruttoria ed acquisito il parere favorevole
della Questura di Bari, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari invitava
il datore di lavoro unitamente alla sua badante per il giorno 10 novembre 2010. A
tale invito il ricorrente e la sua domestica ottemperavano. Infatti, lo stesso
giorno lo Sportello comunicava al datore di lavoro di dover provvedere alla
correzione della domanda di assunzione. Il datore di lavoro osservava quanto
imposto dallo Sportello ed in data 29 novembre 2009 si recava nuovamente presso il
predetto ufficio per procedere alla variazione. Lo Sportello comunicava,
verbalmente, che tale variazione sarebbe dovuta essere inoltrata con
raccomandata e corredata dal certificato medico.

In data 14 dicembre 2009 il datore di lavoro otteneva dal medico il certificato dal
quale si evinceva la sua patologia ed in data 28 dicembre 2009 effettuava,
mediate raccomandata a/r, la correzione richiesta dallo Sportello, indicando
espressamente di presentare l’istanza di emersione per l’assunzione della sua
badante.
La predetta missiva veniva protocollata dallo Sportello Unico per l’
Immigrazione in data 14 gennaio 2010.

In data 12 febbraio 2010 le condizioni di salute del datore di lavoro peggiorarono
anche a causa dell’influenza che lo costrinse a letto per diversi giorni.
Una volta rimesso, con l’ausilio delle stampelle, della sua badante e di altri
due amici, il ricorrente si recava nuovamente presso lo Sportello per ottenere l’
invito per la stipula del contratto di soggiorno. Lo Sportello riferiva che l’
invito era stato fissato per una data precedente e, visto il ritardo, sarebbe stato spedito un nuovo invito presso la sua abitazione. Il datore di
lavoro decideva allora di fare ritorno presso la propria abitazione ed
attendere pazientemente l’invito dello Sportello, che perveniva con oltre 20
giorni di ritardo rispetto al giorno della convocazione.

Allora il datore di lavoro si recava in più occasioni presso lo Sportello –
nel mese di maggio, di giugno e nel mese di luglio – per rappresentare tale
disguido, ma lo Sportello non chiariva come avrebbe dovuto fare per
porre fine al calvario degli appuntamenti.

Nel mese di luglio e di agosto il datore di lavoro si recava presso lo
Sportello, unitamente al sottoscritto procuratore al quale lo Sportello
riferiva di presentare una istanza che sarebbe stata esaminata dal Dirigente
dell’Ufficio.

In data 4 agosto il sottoscritto procuratore presentava allo Sportello l’
istanza con la quale chiedeva di invitare nuovamente il datore di lavoro e la
sua badante affinchè gli stessi potessero perfezionare la dichiarazione di
emersione. Inoltre, rappresentava che i precedenti inviti non erano stati
disattesi dal datore di lavoro per mancanza di volontà o di interesse, ma al
contrario egli era sempre intenzionato ad osservare la domanda di emersione da
lui presentata in favore della sua badante, la quale si è presa cura di lui in
tutto questo tempo facendo un lavoro esemplare e duro, stando a lui vicino e
curandolo con professionalità e benevolenza.

Per tutta risposta, in data 7 settembre 2010, lo Sportello inviava presso lo studio
del sottoscritto avvocato, con raccomandata a/r, il provvedimento del 2 settembre 2010
con il quale il SUI decretava il rifiuto di una nuova convocazione per
stipulare il contratto di soggiorno.

Successivamente il predetto provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR
Puglia – sede di Bari in virtù seguenti motivi:
Violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 1-ter, comma 7 del D.L. n.
78/09 convertito nella legge n. 102/2009.
– Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 10/2010 emessa dal
Ministero dell’Interno prot. 23/1/0003538/06 del 7.08.2010
– Violazione e falsa applicazione della circolare n. 6466 emessa in data
29.10.2009 dal Ministro dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civli e l
‘Immigrazione – Direzione centrale per le politiche dell‘Immigrazione e dell
‘Asilo (procedura di emersione dal lavoro irregolare nell‘attività di
assistenza e di sostegno alle famiglie ex L. 102/2009).
– Violazione degli artt. 7, 8, 10, 10 bis contenuti nel capo III della L.241/90
e dell‘art. 21 octies, comma 2 della legge 241/90.
– Violazione dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 286/98.
– Violazione dell’art. 3, comma 1 della legge n. 241/90.
– Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà della
motivazione.

In data 4 novemnbre 2010 nel procedimento N. 01477/2010 REG.RIC. il TAR Puglia – sede
di Bari – II sezione – adottava l’ordinanza sospensiva n. 811->16107] accoglieva la domanda cautelare.

Ordinanza del Tar Puglia n. 811 del 7 dicembre 2010