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Sanatoria 2009 e cause ostative – Estinzione del reato nelle more del procedimento

Breve commento all'ordinanza n. 5134/2010 emessa dal Consiglio di Stato a cura dell' Avv. Tiziana Pedonese

Nel caso in questione, la Prefettura di Lucca sospendeva il procedimento di emrsione una volta rilevata la presenza di una causa ostativa all’accoglimento (rappresentata da una pregressa sentenza di condanna emessa, a seguito di una richiesta ex art. 444 c.p.p., nel settembre 2002 e divenuta definitiva nel marzo 2003, ).

L’amministrazione, inizialmente sospendeva, poi comunicava l’intenzione di procedere comunque al rigetto essendo la sentenza in oggetto conseguente all’entrata in vigore della legge 189/2002 (per la nota questione delle sentenze antecedenti o successive alla legge Bossi-Fini in termini di ostatività).
Questo nonostante la presentazione di un’istanza di riabilitazione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Firenze ed il deposito del decreto di fissazione dell’udienza per il 27 maggio 2010.
Senza attendere l’esito dell’udienza anzidetta procedeva quindi alla notifica del decreto di rigetto in data 7 maggio 2010.
Successivamente, alla luce dell’intervenuta riabilitazione, presentavo istanza di riesame e di revoca in via di autotutela del provvedimento anzidetto, allegando altresì una sentenza del TAR Emilia Romagna appena pubblicata (n. 3531/2010) nella quale veniva espresso il principio fondamentale dell’automatica estinzione della condanna inflitta in sede di patteggiamento.

La Prefettura di Lucca riteneva di non dare seguito alla richiesta.
Presentavo ricorso dinanzi al TAR Toscana ove nel primo motivo illustravo il principio espresso dal Giudice amministrativo anzidetto (il quale peraltro non aveva fatto altro che richiamare un condiviso orientamento giurisprudenziale tra cui Consiglio di Stato,VI,, 24 aprile 2009 n. 2543, Consiglio di Stato, VI, 8 agosto 2008 n. 3902, secondo cui alla riabilitazione può equipararsi l’automatica estinzione della condanna inflitta in sede di patteggiamento) ovvero “risalendo la condanna all’anno 2004, si era già verificata, al momento in cui era stata presentata la domanda di regolarizzazione, la causa estintiva in oggetto prevista dall’art. 445 c.p.p.”., mentre fondavo il secondo motivo sul principio di carattere generale di cui all’art. 5 comma 5 D. Lgs 286/98 e quindi sulla sopravvenuta riabilitazione.

Il TAR Toscana emetteva ordinanza con cui respingeva l’istanza di sospensione dell’esecuzione liquidando in breve la questione: “non appare condivisibile l’affermazione della ricorrente secondo cui l’effetto estintivo del reato sancito dall’art .445 c.p.p. in dipendenza del decorso del termine di cinque anni dalla condanna patteggiata, opererebbe in via di mero automatismo, occorrendo pur sempre l’intervento di apposita pronuncia giudiziale”.

Decidevo di impugnare l’ordinanza anzidetta consapevole di avere argomentazioni giuridiche solide mentre assolutamente carente risultava la motivazione del Tribunale regionale.
Il Consiglio di Stato nel rispetto degli orientamenti di cui ho fatto cenno sopra, accoglieva sotto un duplice profilo:
1) valutando la riabilitazione come elemento sopravvenuto nelle more del giudizio;
2) sottolineando come in ogni caso alla data del provvedimento adottato dalla Prefettura di Lucca fosse decorso il quinquennio di cui all’art. 445 c.p.p.

Conseguentemente all’accoglimento anzidetto e su mia richiesta, la Prefettura di Lucca mi comunicava nei giorni scorsi che la procedura di emersione fosse da considerarsi sospesa sino alla pronuncia nel merito del ricorso da parte del T.A.R. (cui è stata trasmesso l’ordinanza per la sollecita fissazione dell’udienza di merito) e che il cittadino straniero potesse continuare a soggiornare sul territorio nazionale.

A mio parere l’ordinanza è estremamente chiara ed utile poiché ci offre l’opportunità di impugnare dinieghi rispetto ai quali la riabilitazione sia sopravvenuta ma, altresì, evidenzia in modo non equivocabile l’effetto estintivo automatico conseguente alla sentenza di patteggiamento.
Questo per quanto accade nel contesto nel quale opero è di estrema importanza ai fini di una definitiva equiparazione dei due procedimenti estintivi, il primo da incardinare presso il Tribunale di Sorveglianza ed il secondo automatico (anche se nella prassi viene depositata una richiesta espressa presso il Giudice dell’esecuzione).

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5134 del 10 novembre 2010
Sentenza del Tar Emilia Romagna n. 3531 del 15 aprile 2010