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Sanatoria 2012 – Il Ministero: si all’emersione di chi ha già un permesso; limiti di reddito per le badanti in alcuni casi

Nessuna circolare, si attendono alcune faq, intanto alcuni chiarimenti verbali dal Viminale

Potranno essere regolarizzati, con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, anche i rapporti di lavoro irregolari che vedano impiegati cittadini di pasesi terzi titolari di permessi di soggiorno che escludono, o limitano parzialmente, la possibilità di svolgere attività lavorativa.

E’ il caso per esempio dei titolari di permessi per residenza elettiva o per gravidanza (cure mediche) che non consentono di stupulare contratti di lavoro, oppure di permessi come quello per motivi di studio che consentono di svolgere una attività limitata alle 20 ore settimanali (1040 annue). Tali permessi potranno essere convertiti in permessi per lavoro facendo emergere il rapporto sommerso, o parte di esso.

I dubbi rimangono molti però perché la casistica potrà essere la più svariata. Si pensi al caso dei richiedenti asilo o dei lavoratori stagionali. Si tratta di lavoratori titolari di un permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa ma che alla sua scadenza, non potrà essere convertito (in caso di esito negativo della richiesta d’asilo o del ricorso o alla fine dei 9 mesi per gli stagionali).
Se impiegati in nero non ci dovrebbero essere problemi. Ad emergere sarà il rapporto di lavoro sommerso e di conseguenza avverrà la conversione del titolo. Ma quale sorte toccherà invece a chi svolge una attività lavorativa in regola? Paradossalmente questi non potranno beneficare della conversione visto che non c’è nulla da regolarizzare, trovandosi così alla scadenza del permesso in condizione di irregolarità pur potendo contare magari sulal disponibilità del datore di lavoro a proseguire il rapporto.

Questa come altre questioni sono state affrontate a lato di una presentazione (francamente insufficiente) della procedura di emersione ad associazioni di categoria e sindacati presso il Viminale.

Altro nodo problematico affrontato è quello che riguarda i limiti di reddito.
E’ stata chiarita l’interpretazione del comma 2, articolo 3, del decreto interministeriale dello scorso 29 agosto, in cui venivano esplicitati i requisiti reddituali per la regolarizzazione di lavoratori domestici addetti alla persona..
Secondo il Ministero dell’Interno, fortunatamente per molti lavoratori, il limite dei 27.000 dovrà essere applicato solamente a quei nuclei familiariin cui vi siano più percettori che concorrono alla formazione del reddito e non anche a quelle famiglie che, pur composte da più persone, possano contare su un solo reddito (per queste sarà sufficiente dimostrare il possesso di 20.000 euro annui).

Ma la notizia peggiore arriva dall’interpretazione che il Viminale intende fornire quando si tratti di emersione di lavoratori addetti all’assistenza di persona non autosufficiente.
Per questi infatti il decreto prevede l’esclusione dalla necessità di far valere il requisito reddituale ma tale deroga vale solo quando a figurare come datore di lavoro sia la stessa persona che ha bisogni di assistenza.
Nel caso di datore di lavoro diverso dalla persona assistita invece si dovrà dimostrare il reddito sufficiente, con l’eccezione dei casi di tutori di persona incapace o di minori sotto patria potestà.

Per farla breve, ne consegue che il parente di un’anziana non autosufficiente non potrà sostituirsi questi nella procedura (per esempio per recarsi alla convocazione) così come per i successivi adempimenti (buste paga, contributi, etc) se non possiede un reddito di 20.000 euro annui o se non è stato dichiarato tutore del parente incapace di intendere e volere.

Altre delucidazioni sono state fornite per quanto riguarda la compilazione del modello F24 precisando che in caso di passaporto scaduto potrà essere inserito il numero di questo e solo alla successiva convocazione esibito il tutolo in corso di validità. Mentre in caso di errore di compilazione del numero di passaporto è consigliabile riprodurre lo stesso errore in sede di compilazione dei moduli telematici così da far corrisppondere il versamento alla domanda inviata.

In molti sono in attesa di circolari esplicative o di poter accedere ai moduli telematici che invece il Ministero sembra voler mettere a disposizione solamente dalle ore 8.00 del 15 settembre, mentre i tecnici del Ministero si sono limitati ad annunciare che la questione della possibilità di utilizzo della carta consolare quale documento identificativo del lavoratore, o le tanto attese delucidazioni in merito alla documentazione utile a comprovare la presnza prima del 31.12 verranno fornite con alcune Faq pubblicate nei prossimi giorni sul sito del Ministero.
Molto poco per una procedura da cui dipende il futuro di migliaia di persone.

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa

Speciale Sanatoria 2012 di Melting Pot
La guida di Melting Pot Europa
Tutti i dati ed i documenti utili
Il Forum di Melting Pot Europa
Il reddito ed i costi minimi per la regolarizzazione
Decreto Interministeriale del 29 agosto 2012
Le istruzioni per il versamento con F24
Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5638 del 7 settembre 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 7569 del 12 settembre 2012
Circolare del Ministero dell’interno n. 6410 del 27 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5090 del 31 luglio 2012
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 85/E del 31 agosto 2012
La cancellazione delle segnalazioni Schengen
La procedura telematica in sintesi