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Sanatoria 2012 – L’ interruzione del rapporto di lavoro

Permesso per attesa occupazione di 1 anno ai lavoratori.

Con la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012 il Ministero dell’Interno ha chiarito quali siano gli adempimenti e le conseguenze dell’ interruzione del rapporto di lavoro per il quale era stata presentata domanda di emersione.

Ricordiamo che già con la faq n. 20 il Ministero dell’interno aveva chiarito l’impossibilità per il lavoratore, in caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della data di convocazione, di essere assunti da un nuovo datore di lavoro.

Contemporaneamente, già el disposizioni contenutre nell’art 5 del D.Lgs n. 109/2012, ove prevedevano la possibilità di presentare domanda di emersione anche per rapporti di lavoro a tempo determinato, confermavano la possibilità che il rapporto potesse interrompersi anche prima della data di convocazione.

Va ricordato che in ogni caso sarà necessario procedere al versamento dei contributi per un periodo non inferiore ai 6 mesi.

La circolare chiarisce innanzi tutto che in ogni caso il datore di lavoro ed il lavoratore dovranno presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per il perfezionamento della procedura, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, le comunicazioni obbligatorie e solo successivamente potranno ritenersi estiniti i pprocedimenti penali ed amministrativi a carico delle parti.
Successivamente a tale adempimento il rapporto di lavoro potrà essere interrotto nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente.

Interruzione del rapporto di lavoro prima della convocazione
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della convocazione delle parti il datore di lavoro deve darne comunicazione allo Sportello Unico e all’INPS.

Subentro di un nuovo datore di lavoro
Come già detto, in via generale, non è prevista la possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro.
Tale possibilità sarà invece concessa in caso di:
– decesso della persona assistita
– cessazione dell’azienda

In questi casi sarà possibile il subentro di:
– un componente del nucleo familiare del defunto (parente entro il 2° grado anche non convivente)
– l’azienda subentrante che rileva l’attività della precedente

Nel caso in cui non vi sia subentro al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 1 anno

Interruzione del rapporto di lavoro fuori dai casi precedenti
Sarà possibile la cessazione del rapporto di lavoro anche al di fuori delle situazioni precedenti.
In questo caso datore di lavoro e lavoratore dovranno comunque rpresentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il perfezionamento delle comunicazioni, l’esibizione delle ricevute di pagamento dei contributi dovuti per il periodo di sussistenza del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi.

Dovrà comunque essere data adeguata motivazione per l’interruzione del rapporto di lavoro.

Al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa disoccupazione della durata di 1 anno

La presentazione di una sola delle parti
Non è raro il caso in cui una delle parti non risponda alla convocazione presso lo Sportello Unico.
La convocazione viene inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore anche se non pochi problemi potrebbero verificarsi quando nella domanda sia stata indicata la convivenza.
In questi casi infatti anche la lettera di convocazione del lavoratore arriverà presso l’abitazione del datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro si fosse interrotto sarà importante per il lavoratore dare tempestiva comunicazione allo Sportello Unico del nuovo domicilio a cui ricecere le comunicazioni.
Il Ministero dell’Interno, con la menzionata circolare, fornisce indicazioni solo nel caso in cui a non presentarsi sia il lavoratore precisando che in questo caso si procederà comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi del datore di lavoro.

E’ evidente che tale possibilità non può non essere concessa anche al lavoratore quando il datore di lavoro si renda irreperibile, concedendo allo stesso un permesso di soggiorno per attesa occupazione dell adurata di 1 anno.

Al momento della convocazione dovranno poi essere esibiti:

– La documentazione riguardante il reddito del datore di lavoro (CUD, Modello Unico, Modello 730, bilancio di esercizio, bilancio preventivo, fatturato, dichiarazione dei redditi, etc)

– La documentazione comprovante il versamento dei contributi versati

  • Bollettini MAV per il lavoro domestico
  • Ricevute UNIEMENS per lavoro subordinato
  • Ricevuti DMAG per lavoro agricolo

– Per l’alloggio

  • il certificato di idoneità dell’alloggio o il certificato igienico -sanitario rilasciato dall’Asl
  • la comunicazione di cessione fabbricato
    I certificati dovranno essere esibiti dal datore di lavoro quando l’alloggio sia in sua disponibilità, o dal lavoratore se questi sia ospitato da persona diversa dal datore di lavoro.

– Il passaporto del lavoratore in corso di validità o per cui sia stata presentata domanda dirinnovo.

– Nulla è specificato nelle lettere di comunicazione riguardo invece alla prova della presenza in Italia prima del 31.12.2011.

Circolare del Ministero dell’Interno n. 7529 del 4 dicembre 2012

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa