Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Aggiornate al 5.10.2012

Sanatoria 2012 – Le nuove Faq del Ministero dell’Interno

Validi come prova anche contratti telefonici, utenze acqua, luce e gas e ricevute di invio di denaro. Comunicazione di ospitalità entro 48 ore dall'invio della domanda. Valido il foglio consolare come documento identificativo.

1.- Quando si può presentare la domanda di emersione?
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata fino alle ore 24 del 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto interministeriale del 29 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.209 del 7 settembre 2012. A differenza di quanto accade in occasione del decreto flussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili. Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica che è accessibile dal sito del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it).

2.- Chi può presentare domanda di emersione?
La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del D.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 (dal 9 agosto 2012) occupano irregolarmente da almeno tre mesi (almeno dal 9 maggio 2012), lavoratori stranieri.
In particolare possono presentare la domanda: datori di lavoro italiani; datori di lavoro comunitari; datori di lavoro extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nel novero dei datori di lavoro legittimati a presentare la dichiarazione di emersione sono ricompresi anche:
– i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario o titolari della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino comunitario;
– i cittadini stranieri che hanno presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiari di cittadino comunitario.
Non possono accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), negli ultimi cinque anni per reati connessi all’occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998), all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale), al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. La procedura è altresì preclusa ai quei datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).

3. Il datore di lavoro domestico deve essere necessariamente una persona fisica?
Il datore di lavoro domestico è di regola una persona fisica ma, in alcuni particolare casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare. Possono, quindi, essere datori di lavoro domestico:
– le comunità religiose
– le convivenze militari
– le case famiglia
– le comunità di recupero e/o assistenza disabili
– le comunità focolari.
In tal caso il reddito del datore di lavoro non dovrà comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui.

4.- Può presentare domanda di emersione uno straniero regolarmente soggiornante al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria in possesso del relativo titolo di soggiorno?
Si, in quanto tali “status” sono condizioni giuridiche permanenti. Il datore di lavoro dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richieste per poter accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare (alloggio, reddito o documentazione sanitaria attestante il bisogno di assistenza etc.)


5.- Chi può essere regolarizzato?

La domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
La procedura di emersione non può essere avviata nei confronti di lavoratori stranieri che:
– risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 decreto legge 144/2005);
– risultano segnalati come non ammissibili in Italia;
– a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell’area Schengen. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.
L’emersione è preclusa, infine, anche nei confronti degli stranieri condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale), per uno dei reati per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in fragranza.

6.- È possibile regolarizzare un cittadino comunitario?
No, la procedura di emersione può essere avviata esclusivamente nei confronti di cittadini extracomunitari.

7.- È possibile procedere all’emersione nei confronti di uno straniero colpito da un provvedimento di espulsione o nei cui confronti è stato già avviato un procedimento per violazione delle norme sull’ingresso o il soggiorno?
Si, è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno. Sono, invece, esclusi dall’ emersione del lavoro irregolare gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del D.gs. n. 286/1998. In tal caso a partire dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione restano, inoltre, sospesi i procedimenti penali ed amministrativi già in corso nei confronti del lavoratore per violazione delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata.

8.- Sono da ritenersi ostative, sebbene non espressamente richiamate dalla norma, le espulsioni giudiziali?
Gli stranieri espulsi ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto legislativo 286/98 o nelle altre ipotesi previste dalla legislazione vigente non possono accedere alla procedura di emersione.

9.- Il comma 5 del decreto legislativo 109/2012 precisa che è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso e il soggiorno. Ciò posto possono ritenersi ricomprese in tale tipologia anche le espulsioni comminate ai sensi dell’art. 14 comma 5ter del decreto legislativo 286/98?
Non possono accedere alla regolarizzazione gli stranieri rientranti nelle categorie indicate al comma 13 dell’art. 5 del decreto legislativo 109/2012. Le ipotesi di reato di cui all’art. 14 comma 5ter del decreto legislativo 286/98 non rientrano tra le ipotesi ostative alla emersione del lavoro irregolare.

10.- E’ possibile presentare domanda di emersione per uno straniero colpito da provvedimento di espulsione per motivi di pericolosità sociale, allorchè abbia ottenuto, a seguito di ricorso, l’annullamento di detta espulsione ad opera del giudice di pace?
Nel caso prospettato l’annullamento del decreto di espulsione non è ostativo all’accesso alla procedura. La questura in sede di rilascio del parere di competenza provvederà alla valutazione della condizione dello straniero sotto il profilo della sicurezza secondo i criteri fissati al comma 13 dell’art. 5 del decreto legislativo 109/2012.

11.- E’possibile regolarizzare uno straniero nei confronti del quale vi è una segnalazione nel sistema informativo Schengen inserita da un paese membro dell’UE a causa della presenza irregolare dello straniero in quel Paese?
L’inammissibilità inserita da altro Stato Schengen rappresenta una causa tassativa di esclusione dalla procedura di emersione.

12.- Quali rapporti di lavoro possono essere regolarizzati?
Possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e quelli del settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona dove è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto (part-time), purché non inferiore alle 20 ore settimanali con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale. Per i rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato della durata di un anno – ai sensi della contrattazione collettiva – il numero minimo di giornate annue deve essere pari a 160, con garanzia occupazionale mensile minima di almeno 10 giornate (v. circ. Min. Lavoro n. 52/2002).

13.- Può essere espulso uno straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione?
No, in attesa della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo.

14.- Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di emersione?
Lo Sportello Unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente Direzione Territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate ed alla sussistenza dei requisiti previsti per datori di lavoro persone giuridiche. Le Direzioni Territoriali del lavoro procedono, altresì, a verificare che il datore di lavoro non abbia in passato avviato procedure di emersione o fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro). In caso di esito positivo di tali verifiche, lo Sportello unico convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con la stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro assolve all’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS. Come stabilito dal decreto interministeriale di attuazione del 29 agosto 2012, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno decorre il rapporto di lavoro regolarizzato. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del lavoratore che richiede il permesso di soggiorno. All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento.

15.- Se la dichiarazione di emersione è accolta, si è comunque perseguibili per gli illeciti commessi?
No, l’esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse. In ogni caso, anche in caso di esito negativo del procedimento di emersione, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l’esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro.

16.- Il datore di lavoro, che ha fatto domanda di decreto flussi e non ha mai ritirato il nulla osta (pur essendo questo pronto), può accedere alla presente sanatoria?
Può accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare 2012 solo se non ha ancora ricevuto la convocazione o se la data dell’appuntamento è posteriore al giorno in cui presenta la domanda di emersione. Se invece il datore di lavoro è stato convocato per il ritiro del nulla osta e non si è presentato all’appuntamento senza giustificato motivo non può presentare la domanda di emersione.

17.- Il datore di lavoro – che ha fatto domanda di decreto flussi, ha ritirato il nulla osta, ha fatto entrare lo straniero cui poi è intervenuta l’indisponibilità all’assunzione con rilascio allo straniero medesimo di un permesso di soggiorno per attesa occupazione – può fare domanda in questa sanatoria?
Si, il ritiro del nulla osta correlato alla domanda di decreto flussi, con successiva indisponibilità all’assunzione, non preclude la presentazione della domanda di sanatoria.

18- Il datore di lavoro – che ha fatto domanda di sanatoria in passato e ha licenziato il lavoratore nelle more del procedimento di emersione e si è presentato a firmare il contratto di soggiorno relativo al periodo di lavoro effettivamente svolto, consentendo al lavoratore di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione – può accedere alla presente emersione dal lavoro irregolare?
Si. In questi casi la precedente procedura di emersione è da considerarsi conclusa.

19.- La presentazione della dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro presentata in occasione di precedente decreto flussi?
No. La presentazione di domanda di emersione 2012 non comporta la rinuncia alla procedura relativa ai decreti flussi ancora in itinere.

20.- E’ consentito, nella presente emersione, il subentro di un nuovo datore di lavoro a quello che ha originariamente presentato la domanda di emersione e che ha licenziato il lavoratore nelle more della definizione del procedimento di emersione?
No, nel caso descritto non è consentito il subentro; questo è invece previsto in caso di morte del datore di lavoro, in caso di motivi di forza maggiore (ad esempio nel caso di sopravvenuto ricovero del badato per aggravamento dello stato di salute); per il lavoro subordinato, in caso di fallimento della ditta che ha presentato l’emersione, può subentrare nel rapporto di lavoro la ditta che ha rilevato la precedente.

21.- Può un datore di lavoro, in possesso della ricevuta di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, presentare domanda di emersione?
Si. Rientra nel novero dei soggetti legittimati a partecipare alla emersione 2012. Al momento del rilascio del parere di competenza la Questura provvederà all’istruttoria della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

22.- E’ possibile presentare domanda di emersione per un lavoratore straniero regolarmente soggiornante ma non abilitato a svolgere attività lavorativa oppure con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni il cui rinnovo sia stato richiesto oltre i termini?
La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che occupino, alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri comunque presenti sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale istanza può essere presentata, in presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art.5 del decreto legislativo 109/2012, anche in favore di stranieri che, pur regolarmente presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un’attività lavorativa (cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale ipotesi comprende anche il caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non sia stato richiesto nei termini il rinnovo. La domanda può anche essere presentata nei confronti di soggetti autorizzati a permanere in Italia per un periodo temporale delimitato (ad esempio i minori titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 31 del T.U. immigrazione).

23.- E’ possibile presentare domanda di emersione in caso di lavoratore con passaporto scaduto o in possesso di attestato di identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica dello straniero?
Si, la domanda può essere presentata anche indicando gli estremi del passaporto scaduto o dell’attestato di identità ma, al momento della convocazione presso lo sportello unico, il lavoratore dovrà essere dotato di un passaporto o di un documento equipollente in corso di validità.

24.- Può il datore di lavoro presentare domanda di emersione in favore di uno straniero richiedente asilo politico che ha consegnato in questura il suo passaporto e che sta attendendo l’esito della richiesta o che è entrato in Italia privo di passaporto e non può ottenerne uno dalla propria rappresentanza diplomatica senza mettere a repentaglio la propria incolumità, o perché la rappresentanza diplomatica rifiuta di rilasciare passaporti in Italia?
Si, purchè sia possibile indicare nel mod.F 24 il numero di un documento identificativo dello straniero equipollente al passaporto :
-documento di viaggio per apolidi
-documento di viaggio per rifugiati
-titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
-lasciapassare delle Nazioni Unite
-documento individuale rilasciato da un quartier generale della NATO al personale militare di una forza della Nato -libretto di navigazione rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro attività professionale -documento di navigazione aerea
-carta di identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all’accordo europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi 13 dicembre 1957).
Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare il numero di uno dei documenti sopra indicati possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per attesa riconoscimento status di rifugiato emessa dalla Questura competente. E’ importante che il numero del documento indicato nel mod.F24 sia lo stesso che sarà riportato nel modulo di domanda di emersione. Lo straniero privo di un documento di identificazione non può essere regolarizzato .

25.- Nella circolare n. 5090 del 31 luglio 2012 si afferma testualmente che sia il datore di lavoro sia il lavoratore dovranno essere convocati presso lo Sportello Unico per la presentazione della documentazione richiesta e per la firma del contratto di soggiorno. Ciò posto, con tale precisazione si intende forse affermare che l’invito di convocazione, oltre che al datore di lavoro, verrà notificato anche al lavoratore?
Si, nella procedura di emersione 2012 la convocazione verrà inviata sia al datore di lavoro sia al lavoratore.

26.- Come si può certificare che il lavoratore clandestino, alla data del 9 agosto 2012, è alle dipendenze da almeno tre mesi e continua ad esserlo alla data di presentazione della domanda di emersione? Ovviamente non esiste contratto, vi sono moduli o autocertificazioni da produrre?
La domanda di emersione contiene la dichiarazione relativa all’inizio del rapporto di lavoro e alla sua attualità, pertanto, ha valore di autocertificazione.

27.- Cosa si intende per “lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente”? La disposizione va letta nel senso che il requisito minimo imprescindibile è rappresentato da una permanenza ininterrotta sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011 e, qualora affermativo, come deve correlarsi l’inciso “o precedentemente”?
Il lavoratore deve essere presente almeno dalla data del 31 dicembre 2011, quindi è chiaro che se dimostra la propria presenza da prima di tale data la prova sarà accettata. La presenza ininterrotta dal 31 dicembre si deve ovviamente presumere salvo evidenze contrarie.

28.- In che modo il lavoratore regolarizzando è posto nella condizione di monitorare, al pari del datore di lavoro, lo stato di avanzamento della pratica di emersione, una volta presentata la domanda? E’ possibile al lavoratore regolarizzando richiedere ed ottenere che tutti gli atti inerenti le varie fasi della procedura di emersione, oltre che al datore di lavoro, vengano direttamente notificati anche a lui? In altri termini, come può venire a conoscenza, in tempo reale, di tutti quegli elementi, alcuni dei quali determinanti ai fini del completamento del procedimento di emersione, nel caso in cui il datore di lavoro omettesse di informarlo (esempio: avviso di convocazione per la firma del contratto di soggiorno, eventuale sopravvenienza di cause ostative rinvenute in capo al lavoratore ovvero al datore di lavoro)?
Nella procedura di emersione 2012 tutti gli atti saranno notificati anche al lavoratore.

29.- La norma dispone che la dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 1000 euro per ciascun lavoratore. Ciò posto, avuto riguardo alla scadenza temporale di pagamento, si chiede di conoscere se tale contributo debba essere versato prima della presentazione della domanda di emersione ovvero se debba essere versato entro e non oltre il 15 ottobre 2012 (termine ultimo per la presentazione della domanda di emersione)?
Il versamento forfettario di 1000 euro deve essere effettuato prima della presentazione della domanda utilizzando il modello F24 con elementi identificativi disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sui siti del ministero dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della cooperazione internazionale e l’integrazione, dell’economia e delle finanze e dell’Inps. Insieme al modello F 24 sono stati pubblicati le istruzioni per la compilazione e i numeri dei codici tributo che dovranno essere utilizzati, uno per il lavoro domestico (REDO) ed uno per il lavoro subordinato (RESU). Gli estremi del pagamento dovranno essere indicati nella domanda.

30.- Sempre con riferimento al contributo forfettario, si chiede di conoscere se il mancato, insufficiente ovvero tardivo pagamento di esso sia da ritenersi una causa ostativa, ai fini del prosieguo amministrativo della domanda di emersione, in quanto considerato un requisito a pena di inammissibilità, ovvero ricada nell’inciso “meri errori materiali” di cui al comma 9 dell’art. 5 del D.lgs. n. 109/2012, la cui sussistenza non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione?
Il mancato pagamento del contributo forfetario determina l’inammissibilità della domanda.

31.- Oltre al contributo forfettario di 1.000 euro è necessario procedere ad altri pagamenti?
Al contributo forfettario deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.
La circolare congiunta del 6 settembre 2012 ha specificato che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all’attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentarsi all’atto della stipula del contratto di soggiorno. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989.
Sempre all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all’art.5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto. Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati.
Il datore di lavoro dovrà, infine, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore. Al momento della convocazione dovrà essere dimostrata la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo.

32.-I datori di lavoro domestico con quali modalità possono procedere al pagamento dei contributi arretrati?
Come chiarito nella circolare dell’inps n. 113 del 14 settembre 2012, i datori di lavoro domestici, una volta inviato il modulo EM-DOM, non dovranno far altro che attendere l’arrivo a casa dei bollettini – MAV per il pagamento dei contributi arretrati. L’inps, infatti, provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro,assegnando un codice provvisorio al rapporto di lavoro ed un codice fiscale provvisorio al lavoratore (sempre che il lavoratore non ne abbia già uno).
I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione di emersione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata nella domanda di emersione la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato.
Nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse il minimo previsto per l’assegno sociale – per l’anno 2012 di € 429,00 mensili – la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.
L’Inps provvederà quindi, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto. Per i rapporti di lavoro derivanti da emersione è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale. Nel caso in cui il datore di lavoro voglia specificare che la data d’inizio del rapporto lavorativo sia antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo variando la data di inizio o dal sito ufficiale dell’Inps. Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.
All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente pagati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Fino alla data di convocazione davanti allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, i datori di lavoro saranno, infatti, tenuti a versare i contributi dovuti per i periodi successivi al mese di ottobre 2012 nei termini previsti dalla legge.
Si ricorda che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:
1°trimestre (gennaio-febbraio-marzo) dal 1° al 10 aprile
2°trimestre (aprile-maggio-giugno) dal 1° al 10 luglio
3°trimestre (luglio-agosto-settembre) dal 1° al 10 ottobre
4°trimestre (ottobre-novembre-dicembre) dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.

33. -Con quali modalità le aziende possono procedere al pagamento dei contributi arretrati?
Come chiarito nella circolare dell’inps n. 113 del 14 settembre 2012, le aziende una volta effettuato l’invio telematico del modello EM-SUB, dovranno provvedere a richiedere l’apertura di una apposita posizione contributiva che verrà contraddistinta dal codice “5W”.
Al ricevimento di tale posizione i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens/Dmag per i periodi oggetto di emersione , quindi, a pagare, tramite il modello F24 i contributi dovuti nel rispetto delle scadenze fiscali. Copia delle denunce mensili Uniemens (o delle denunce trimestrali DMAG, in caso di aziende agricole) dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

34.- Quale reddito occorre prendere in considerazione? L’imponibile, il lordo o il netto?
I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di emersione 2012 consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000 euro annui. Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, della Direzione Territoriale del Lavoro. In caso di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo’ essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

35.- Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro possono essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla dichiarazione dei redditi?
Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato. Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (v. lettera circolare Min. Lavoro dell’ 11.2.2011).

36. – Qual è il requisito reddituale per datori di lavoro nel settore agricolo?
Per l’imprenditore agricolo, anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo, è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

37.- Sono una persona anziana e vivo solo. Vorrei regolarizzare la sig.ra che mi aiuta in casa ma non ho reddito sufficiente, come posso fare?
Per regolarizzare le badanti non occorre certificare il possesso di un reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza. Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in possesso della certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza.

38.- Vorrei regolarizzare la badante di mia madre che vive in città diversa dalla mia. Posso fare la domanda? Devo dimostrare i redditi?
La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere inoltrata anche da un’altra città. Se il datore di lavoro è sua madre è sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo, se invece Lei assume una badante per assistere sua madre è necessario dimostrare il reddito.

39.- Sono un datore di lavoro impossibilitato a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Chi può sostituirmi?
In caso di presenza di coniuge, figli, o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, essi possono sottoscrivere per conto del proprio congiunto, indicando l’esistenza degli impedimenti alla sottoscrizione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art.4 del DPR 445/2000. Altrimenti, si deve far ricorso ad apposita delega notarile.

40.- Per la regolarizzazione 2012 è previsto il pagamento di una marca da bollo come nel caso di domanda sulla base del decreto flussi?
Sì, va pagata la marca da bollo di euro 14,62 e nella domanda va indicato il numero del codice a barre della marca stessa, che dovrà poi essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.

41.- Quale documentazione deve essere esibita dallo straniero al momento della convocazione allo Sportello Unico in relazione alla disponibilità dell’alloggio?
Lo straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare la documentazione che dimostri l’effettiva disponibilità dell’alloggio quali ad esempio il contratto di affitto, il contratto di comodato, dichiarazione di ospitalità, etc.. E’, altresì, necessario presentare il certificato di idoneità alloggiativa ovvero la ricevuta relativa alla richiesta dello stesso.

42.-Quando va presentata la comunicazione di ospitalità o la cessione di fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario della domanda di emersione?
La comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza deve essere inoltrata entro 48 ore dalla domanda di emersione.

43.- Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore?
Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.

44.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del
lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del lavoratore recante il timbro
Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa data o antecedentemente ad essa?

Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione
proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data
successiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011.

45.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del
lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da rappresentanze
diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?

Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).

46.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore
straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti pubblici servizi?

Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero,
entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico
locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni etc); Aziende di erogazione di servizi pubblici
quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le
aziende di erogazione dei suddetti servizi).

47.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore
straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane
S.p.A.?

Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché
dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale
documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di
rilascio postepay etc.).

48.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore
straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non
italiana?

Si, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di
frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.

49.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore
straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro
effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer?

Si, tale documentazione è da considerarsi valida in quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a
controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del
settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali
europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse.

50.-Sono una persona affetta da patologia/handicap con limitazione dell’autosufficienza, posso presentare
due dichiarazioni di emersione a favore di due lavoratori extracomunitari?

Si, ma sarà necessario essere già in possesso di una apposita certificazione medica della struttura
sanitaria pubblica o medico convenzionato con il S.S.N. rilasciata in data antecedente all’istanza, che
attesti l’invalidità al 100% con indicazione della necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento
dell’attività di assistenza .

51.-Vorrei regolarizzare una lavoratrice extracomunitaria per l’assistenza a mio figlio affetto da
patologia/handicap con limitazione dell’autosufficienza. Devo dimostrare i redditi?

No, è sufficiente produrre il certificato medico di struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato
con il S.S.N. rilasciato in data antecedente all’istanza dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza e
non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo.

52.‐ Ho pagato il modello F24 inserendo nei dati il mio nome invece di quello di mio marito che ha poi presentato la domanda, pertanto il codice fiscale indicato nel Modello F24 erroneamente non corrisponde al datore di lavoro indicato nella domanda di emersione su Modello EM – DOM è valido il pagamento?
Il versamento può essere considerato valido se il codice fiscale indicato nel mod. F24 corrisponde a quello di un familiare del datore di lavoro indicato nella domanda di emersione. E’ quindi necessario produrre allo Sportello Unico per l’Immigrazione un’autocertificazione con la quale viene dichiarato il rapporto di parentela intercorrente.

53.‐ Un datore di lavoro che ha in precedenza comunicato all’INPS l’assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario, per il quale sta già versando contributi ,ma che è successivamente risultato non in regola con il permesso di soggiorno può presentare domanda di emersione? Per dimostrare la regolarità contributiva possono essere esibiti i pagamenti dei contributi versati all’INPS per il rapporto di lavoro già in essere e a cui l’INPS ha già assegnato un codice?
Il datore di lavoro che ha già assunto , con regolare costituzione di una posizione assicurativa all’INPS , un lavoratore domestico extracomunitario che, per vari motivi, non è poi risultato in regola con il permesso di soggiorno, può presentare la dichiarazione di emersione.
Come da circolare n.113/2012, l’INPS procederà comunque all’iscrizione di un nuovo rapporto di lavoro assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali “8912” seguiti da un numero progressivo, che evidenzia l’iscrizione da emersione ex art. 5, D.Lgs 109/2012.
I contributi pagati per il 2° e 3° trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito precedentemente presso INPS saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Se però la contribuzione versata è relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella domanda di emersione , è necessario integrare quanto già pagato, generando dal sito www.inps.it i MAV – relativi al rapporto di lavoro già in essere ‐ per provvedere al versamento dei contributi mancanti oppure utilizzando i consueti sistemi di pagamenti messi a disposizione ( Reti Amiche, pagamenti on line, carta di credito)
Si ricorda che i MAV possono essere generati, dal sito, accedendo dal “Portale dei pagamenti” alla sezione “Lavoratori domestici” ed entrando nel servizio, attraverso il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. Il servizio consente, scegliendo il trimestre di riferimento, inserendo le ore e la retribuzione, di ottenere il MAV utile al pagamento.I datori di lavoro che si trovano nella fattispecie citata, dovranno poi provvedere al pagamento dei contributi dal 4° trimestre 2012 utilizzando i MAV che riceveranno con la lettera in cui si comunica l’avvenuta iscrizione provvisoria a seguito di emersione.

54.‐ Un corso di studi frequentato presso una scuola pubblica o privata può essere considerato una prova valida a dimostrare la presenza sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2011?
Si, attestati di frequenza a corsi scolastici e/o di formazione professionale, svolti presso un istituto scolastico pubblico o privato, sono considerati validi ai fini della dimostrazione della presenza in Italia alla data richiesta.

Speciale Sanatoria 2012 di Melting Pot
La guida di Melting Pot Europa
Tutti i dati ed i documenti utili
Il Forum di Melting Pot Europa
Decreto Interministeriale del 29 agosto 2012
Le istruzioni per il versamento con F24
Circolare INPS n. 118 del 28 settembre 2012
Circolare INPS n. 113 del 14 settembre 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 7809 del 12 settembre 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5638 del 7 settembre 2012
Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’interno n. 6410 del 27 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5090 del 31 luglio 2012
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 85/E del 31 agosto 2012
La cancellazione delle segnalazioni Schengen
La procedura telematica in sintesi