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Sanatoria 2012 – Le risposte fornite dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione a precise richieste avanzate dall’associazione NAGA

Le risposte ad alcuni quesiti posti al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

Riportiamo qui sotto il testo dei quesiti, con in grassetto le risposte arrivate.

In particolare si segnala che è definitivamente chiarito che i richiedenti asilo, anche una volta trascorsi i 6 mesi dalla richiesta di protezione, o che sono in fase di ricorso (quando quindi il loro permesso consente lo svolgimento dell’attività lavorativa) possono partecipare alla sanatoria.

Tra le prove di presenza al 31.12.11 vengono accettati gli abbonamenti a mezzi pubblici, purché vi sia la foto dell’interessato o i dati anagrafici.

1) Con circolare n. 7595 del 12 settembre 2012 è stato precisato che la procedura di regolarizzazione può essere attivata anche nei confronti dei lavoratori stranieri presenti ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 e autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo temporale delimitato. Ciò posto, può ritenersi ricompresa in tale casistica quella attinente al lavoratore straniero, detentore di permesso di soggiorno per richiesta asilo, successivo al primo, abilitante allo svolgimento di attività lavorativa nelle more della procedura di domanda asilo, ovvero nelle more del lasso temporale in attesa che venga discusso il ricorso proposto avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e/o di protezione sussidiaria?
risposta: sì

2) Può procedersi ad attivare la procedura di regolarizzazione, a beneficio di un lavoratore straniero che ha, come documento di riconoscimento, unicamente l’attestazione di identità rilasciata in passato dalla Questura, in seguito alla presentazione della domanda di asilo politico, nel frattempo conclusasi con un diniego, e che all’attualità, sempre con riguardo al surriferito straniero, quest’ultimo continua ad essere sprovvisto di passaporto né potrà procurarselo in seguito?
risposta: Può presentare la domanda con il documento di viaggio. Al momento della convocazione dovrà essere in possesso di un passaporto o documento equipollente in corso di validità

3) La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento di emersione. A sua volta, tale archiviazione farà cessare la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore straniero e del datore di lavoro. Ciò premesso, è fondato ritenere che, allorché non dovesse presentarsi, il datore di lavoro, alla convocazione disposta dallo Sportello Unico, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, e sempre che ciò non sia supportato da un giustificato motivo, si procederà a perseguire d’ufficio il suddetto datore di lavoro, sia sotto il profilo amministrativo che sotto quello penale?
risposta: Siamo in attesa della risposta da parte dell’Ufficio competente (Dipartimento P.S.)

4) La circolare dell’INPS, n. 113 del 14 settembre 2012, al paragrafo 6 “Regolarità contributiva” stabilisce che, per il periodo a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione e fino alla data di stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione, fermo restando che eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità che non può che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi. Ciò riportato, è corretto interpretare tale passo nel senso che, ove dovesse emergere una omissione contributiva a carico anche di uno solo dei lavoratori, impiegati in azienda e non interessati affatto dal procedimento di emersione, tale omissione si riverberà negativamente sulla procedura di regolarizzazione, attivata a beneficio del lavoratore straniero, quand’anche, addirittura, fossero, con riferimento a quest’ultimo, assolti per intero e correttamente gli oneri contributivi previsti dalla norma sull’emersione? E’ possibile far rientrare, la descritta fattispecie, all’interno della locuzione riportata nel comma 9, secondo periodo, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, ovvero ricomprenderla fra gli errori materiali, la cui sussistenza non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione?
risposta: Siamo in attesa della risposta da parte dell’ufficio competente (INPS). (In realtà, la circolare INPS n.118 del 28/09 ha già chiarito che, a differenza di quanto scritto nella circolare n.113 del 14/09, la verifica della regolarità contributiva del datore (che si effettua tramite DURC, documento unico di regolarità contributiva) sarà limitata agli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione).

5) Cosa succede, allorché il rigetto del procedimento di emersione intervenga in un momento successivo all’effettuazione della comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego/INPS? Da una parte, l’Amministrazione provvederà ad annullare il contratto di soggiorno anzitempo stipulato nonché a revocare, ove rilasciato, il permesso di soggiorno e, dall’altra, il datore di lavoro si vedrà costretto a licenziare il lavoratore straniero, fermo restando che le somme versate ai fini della regolarizzazione contributiva e fiscale nonché quelle versate successivamente, ai fini contributivi e fiscali, sono da ritenersi definitivamente acquisite alle casse dello Stato?
Risposta: sì

6) Sebbene non rilasciate da organismi pubblici, possono essere considerate, quali prove delle presenza ininterrotta in Italia almeno dal 31.12.11, tessere di abbonamento per i mezzi pubblici?

Risposta: Solo se riportano la foto dell’interessato o i dati anagrafici

N.B. = In merito alle risposte fornite dal Dipartimento per l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ai quesiti presentati dall’associazione, il Naga precisa che sta verificando la validità di queste risposte, in particolar modo in riferimento al quesito numero 6, in seguito a successive informazioni discordanti ricevute su questo punto.

Il Naga provvederà a dare pronti aggiornamenti appena ricevuti chiarimenti da parte del Ministero.