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Sanatoria 2012 – Prime indiscrezioni sul testo del decreto in via di approvazione

Mancano ancora dettagli importanti ma regolarizzazione è imminente

Con il nome di “ravvedimento oneroso” il Governo Monti si appresta a firmare l’ennesima sanatoria nella storia di questo paese. Necessaria, dovuta, voluta, la norma inserita nel decreto di recepimento della direttiva 52 contro lo sfruttamento (vedi articolo), è li a ricordarci la persistente inadeguatezza della normativa in materia di immigrazione, che neppure i tecnici hanno il coraggio di toccare nei punti chiave, e l’inevitabile esigenza di dar sfogo alla valvola di uno spazio di compressione dei diritti, quello della clandestinità, che proprio l’attuale legge continua a riprodurre.
Nessuna “inversione di tendenza” quindi ma un provvedimento che prima del Ministero Cancellieri avevano adottato nomi del calibro di Maroni e Pisanu.

A chi si rivolge

– La dichiarazione di emersione potrà essere presentata da “ datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o stranieri in possesso del pds CE di lungo periodo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupino irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011″.

L’inizio delle presentazioni delle domande dovrebbe avvenire il 15 settembre, per concludersi il 15 ottobre, fermo restando che, per quanto riguarda il lavoratore irregolare “la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici“.

Immediatamente si pongono due problemi che avranno certamente risvolti importanti: Ci si chiede infatti se potrà il lavoratore denunciare la sua situazione lavorativa ed attivare così la procedura qualora il datore di lavoro si rifiuti di sanare la sua posizione? Se così non fosse, come sembra, per l’ennesima volta saranno i soli datori di lavoro a poter decidere le sorti del rapporto di lavoro e con esso del lavoratore.
Inoltre è opportuno concentrare l’attenzione sugli elementi di prova che il lavoratore dovrà produrre, elemento che in passato aveva dato luogo a non pochi problemi.

I motivi ostativi
Il rapporto di lavoro dovrà essere a tempo indeterminato, escludendo dalla possibilità di beneficiarne i lavoratori a tempo parziale, con una deroga per “lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare” di almeno venti ore settimanali.

– Per quanto concerne i datori di lavoro trovano già applicazione alcune clausole specifiche già oggetto del decreto di recepimento della direttiva europea e che prevedono l’eslcusione dalla procedura per “i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva” per reati quali:

  • il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
  • l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
  • i “reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (cosiddetto “Pacchetto Sicurezza”).

– Vengono esclusi i datori di lavoro “che, a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno” precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto in via di definizione.

– Non possono inoltre accedere alle misure previste dal provvedimento di emersione i lavoratori stranieri precedentemente espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e quelli condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del cpp (Arresto obbligatorio in flagranza). Vengono inoltre esclusi i lavoratori “che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato“. Viene altresì confermato che “nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice

– Da segnalare infine che “nelle more della definizione del procedimento… lo straniero non può essere espulso“, tranne in quei casi ritenuti ostativi sopra richiamati.

La procedura

– Fermo restando che verranno successivamente “stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’emersione del rapporto di lavoro“, la dichiarazione di emersione potrà essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro. Inoltre è prevista “la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi“. Infine “è fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.”

– Verranno successivamente indicate “le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministero dell’economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto” per rendere operativo il decreto stesso.