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Sanatoria colf-badanti 2009 – Obbligo di stipulare il contratto di soggiorno: una particolare applicazione dell’art. 2932 Cc

a cura dell'Avv. Giovanni Guarini

La recente decisione che si commenta, del Tribunale di Ferrara Sez. Lavoro, riguarda una peculiare fattispecie applicativa dell’art. 2932 c.c.
Tale norma prevede la possibilità per la parte adempiente di chiedere e ottenere nei confronti dell’altra parte, che non adempie l’obbligo, di concludere un contratto, una «sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso». Pronunciata la sentenza, le parti si trovano nella medesima situazione giuridica in cui si sarebbero trovate se entrambe avessero prestato il consenso alla stipulazione del contratto.

Chiaramente l’obbligo di concludere un contratto può sorgere non solo nell’ipotesi di c.d. preliminare, ma in qualunque altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligo di prestare il consenso al fine del trasferimento o della costituzione di un diritto, quindi sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege.

Ancora, con riferimento specifico all’obbligo precedentemente assunto di stipulare un contratto di lavoro subordinato la giurisprudenza ne ha ammesso l’esecuzione in forma specifica purché risultino compiutamente indicati tutti gli elementi del contratto e, quindi, non occorra l’intervento della volontà delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenuto in ordine ad elementi essenziali quali, tra gli altri, le mansioni (Cfr., ex plurimis, Cass. 11284/1991; Cass. 4953/1998; Cass. 8489/2002, Cass. n. 12516 del 26 agosto 2003, in particolare in quest’ultimo arresto si è giunti alla conclusione della non applicabilità dell’art. 2932 c.c. per costituire un rapporto di lavoro subordinato in applicazione di obbligo assunto in sede sindacale in quanto si era in presenza di un obbligo di inserimento, nel rispetto dei precedenti livelli retributivi e trattamenti normativi, in una realtà aziendale del tutto diversa; l’applicazione di un determinato contratto collettivo avrebbe consentito di stabilire la categoria e la qualifica, ma non certo le concrete mansioni ed altre modalità di svolgimento della prestazione).

Ebbene, stante tale premessa, l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Ferrara Sez. Lavoro in oggetto, ha applicato il rimedio di cui all’art. 2932 c.c. all’ipotesi concreta del datore di lavoro inadempiente all’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno nell’ambito della c.d. “sanatoria colf badanti” di cui all’art. 1 ter Legge 3 agosto 2009, n. 102 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78”.
Il caso riguardava un datore di lavoro, che aveva formulato, ex art. 1 ter comma 2° Legge 3 agosto 2009, n. 102, la dichiarazione di emersione a favore della propria lavoratrice extracomunitaria irregolare e, nonostante l’interesse della seconda a concludere la procedura, il datore non si era presentato alla convocazione presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione presso la Prefettura per stipulare il contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 1 ter comma 7° Legge 3 agosto 2009, n. 102.

Si è discusso se a seguito della presentazione della dichiarazione di emersione sussistesse l’obbligo del datore di lavoro di stipulare il contratto di soggiorno. A tal fine la legge stabilisce solo che: «la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento». Da qui l’interrogativo circa le conseguenze nel caso di presentazione di solo una delle due parti.
Peraltro, nessuna chiarezza forniva la Circolare del Ministero degli Interni d.d. 29 ottobre 2009 n. 6466, ove sanciva da una parte l’obbligo del datore di lavoro di completare la procedura di emersione («il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfetario di 500 € e con la presentazione della dichiarazione di emersione firmando il contratto di soggiorno… ed adempiendo all’obbligo di assunzione tramite comunicazione obbligatoria all’Inps… Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti di cui sopra il datore di lavoro potrà porre fine al rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro domestico»), dall’altra prevedeva che ove il datore rinunciasse anticipatamente alla procedura di emersione, salve le responsabilità penali su di lui incombenti (art. 22 comma 12° D.Lgs. 286 del 1998), la pratica dovesse essere archiviata («la rinuncia alla dichiarazione di emersione intervenuta nel corso della procedura comporterà l’archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione delle conseguenze sanzionatorie»).

Il provvedimento che si commenta ha il pregio di fornire chiarezza alla materia, stabilendo in buona sostanza che il datore di lavoro con la domanda di emersione assume l’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno e in caso di inadempimento tale obbligazione è coercibile in base all’art. 2932 c.c. Così, afferma il Giudice di Ferrara, «il momento conclusivo della procedura ai sensi del comma 7 cit. …altro incombente non rappresenta se non la formalizzazione, dinanzi ad un’amministrazione periferica dello Stato, di intendimenti privati in chiave contrattuale (suscettibile di invalidità ex art. 1344 c.c. segnalata dal comma 12 dell’art. 1 comma ter cit.) dotata di evidenza pubblica e ciò nel quadro finale di una fattispecie a formazione progressiva già inevitabilmente qualificata in tutta la sua portata di effetti dalla dichiarazione di emersione operata in aderenza del dettato della legge, dichiarazione, ai sensi della prima parte del comma 7, vagliabile dall’Ufficio di Prefettura solo sotto il profilo della sua ammissibilità e dell’assenza di altre condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno. In tal modo la stipula formalizzazione è un vero e proprio atto dovuto».

Ordinanza del Tribunale di Ferrara (Sez. lavoro) del 3 maggio 2010