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Sanatoria colf e badanti 2009 – Il Ministero gioca con la salute di chi è in attesa di convocazione. Per loro solo codice STP

Il Viminale nega l'iscrizione al SSN ma molte regioni non rilasciano neppure gli STP

Una circolare dal tenore quantomeno discutibile quella diffusa dal Ministero dell’Interno in merito alla possibilità di iscrizione al servizio sanitaraio nazionale per chi è in attesa di perfezionare la procedura di regolarizzazione.

Il Ministero, infatti, riprende le già ambigue disposizioni impartite dalla Provincia autonoma di Trento nell’interpretare la posizione dei regolarizzandi.

Il testo della circolare prima fornisce una serie di precisazioni assolutamente condivisibili, come il fatto che il contributo versato di 500 euro copre in parte anche la spesa sanitaria, che la presentazione della domanda di emersione rende inespellibili i soggetti in questione, che quindi la loro posizione è assimilabile a quella per cui è prevista l’iscrizione obbligatoria al SSN, poi però, la stessa circolare, nel tirare le somme, fornisce indicazioni agli uffici competenti nel senso di procedere al rilascio del codice STP (di cui ovviamente quasi tutti i lavoratori per cui è stata presentata la domanda di regolarizzazione erano già in possesso mentre erano irregolari) e di assistere gli stessi, quindi, come stranieri temporaneamente presenti.

Il paradosso? Alcune regioni, siccome gli stranieri in fase di regolarizzazione sono in possesso di un lavoro, non considerandoli quindi indigenti, non rilasciano loro neppure il codice STP.

Ricordiamo che l’assistenza legata al possesso di questa tessera è riferita alle sole cure essenziali indifferibili ed urgenti.

Una tale formulazione risulta assolutamente ambigua e pericolosa.

Il Ministero motiva tale indicazione con la mancanza del codice fiscale (anche temporaneo) assegnato di norma ai lavoratori al momento della convocazione (anche se alcune regioni avrebbero ovviato al problema assegnandone loro stesse uno provvisorio).
Ma una cosa è stabilire una iscrizione al SSN utilizzando il codice STP in sostituzione del codice fiscale, altra cosa e ben diversa, è indicare che l’assistenza venga effettuata secondo le modalità riservate agli stranieri temporaneamente presenti, ai quali appunto è garantita una parziale garanzia di accesso al diritto alla salute.

Anche se le intenzioni fossero delle migliori, nel senso cioè di voler garantire una assistenza piena, la scelta di farlo attraverso la tessera STP risulta assolutamente pericolosa ed ambigua.
Il Ministero infatti non prende in considerazione le più chiare ed esplicite interpretazioni positive diffuse dalla regione Piemonte e dalla regione Emilia Romagna che avevano, in maniera inequivocabile, disposto l’iscrizione con riserva al SSN, come per chi è in attesa di primo rilascio del permesso di soggiorno, secondo la norma del “salvo buon fine”. L’isrizione sarebbe stata confermata al momento del perfezionamento dell’iter o eventualmente cancellata in caso di non perfezionamento specificando anche che in quest’ultimo caso lo straniero sarebbe tornato ad essere assistito come titolare di codice STP.
Anzi, non solo tali interpretazioni non sono state riprese, ma la circolare del Ministero si conclude addirittura con un velato “si resta in attesa di un cenno di assicurazione” che sembra un richiamo alle regioni che avevano fornito interpretazioni più favorevoli ai lavoratori.

L’interpretazione ambigua del Ministero rende quindi possibile ogni tipo di applicazione tra le diverse regioni. Segnaliamo il caso della Regione Veneto che aveva diramato, il 12 ottobre scorso, una circolare in cui si dispone l’iscrizione solo per quanti hanno già perfezionato l’iter con la convocazione, mentre per chi si trova in attesa, dispone l’assegnazione del codice STP.
La Regione Veneto, quindi, alla luce della precisazione del Ministero dell’Interno, ritiene confermata la sua posizione e non concede l’iscrizione al SSN.

Il Ministero poi, con una formulazione altrettanto discutibile prende posizione anche rispetto agli oneri derivanti dalle prestazioni rilasciate che, a differenza di quanto normalmente previsto per chi è assistito con tessera STP, non potrebbero essere rendicontate al Ministero dell’Iterno.

In maniera molto confusa quindi si stabilisce un generico diritto all’assistenza, che già i regolarizzandi avevano in base proprio al possesso della tessera STP, che da oggi, secondo il Ministero, viene semplicemente confermato, ma non tradotto in una vera e propria iscrizione al SSN nonostante siano già stati versati i contributi per il periodo intercorso tra il 1 aprile ed il 30 giugno e l’Inps abbia già annunciato l’invio dei bollettini per il pagamento dei contributi anche a chi è in attesa di convocazione.

Si paga quindi, ma non si può beneficiare delle prestazioni.

Confidiamo che il Ministero possa diffondere una interpretazione più chiara delle disposizioni impartite e che, a tal proposito, si esprima il Ministero del lavoro e della Salute, competente in materia.
Se la circolare del Ministero dell’Interno avesse voluto garantire, in conformità con la prassi già in vigore in alcune regioni, una piena assistenza sanitaria a chi già paga i contributi per averla, avrebbe potuto formulare diversamente una circolare che lascia spazio invece a pericolose ambiguità e se letta con chiarezza, tende ad indicare la strada della non concessione dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale.

– [ Circolare del Ministero dell’Interno prot 8450 del 23 dicembre 2009 ]

Vedi anche:
– [ Sanatoria colf e badanti 2009 – In alcune regioni chi è in fase di regolarizzazione può iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale ]