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Sanatoria colf e badanti 2009 – Rilascio del permesso per attesa occupazione. Se il datore di lavoro non si presenta?

Il Ministero dell’Interno ha diramato una nuova circolare diffusa in data 28 dicembre 2009 in cui si ribadiscono, in merito alle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro avvenute prima della convocazione presso lo Sportello unico, le disposizioni impartite con la circolare del 7 dicembre 2009.

La questione fondamentale riguarda la possibilità di concedere ai lavoratori un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Se da un lato il Ministero conferma questa eventualità, dall’altro sembra subordinarla ai soli casi in cui datore di lavoro e lavoratore, si presentino comunque presso lo sportello unico, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la comunicazione di assunzione all’Inps e la contemporanea comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro inoltre dovrebbe altresì specificare i motivi dell’interruzione.

In ogni caso il contratto collettivo nazionale di lavoro domestico prevede la possibilità di recedere dal contratto senza che vi siano particolare motivi. Pertanto, dimissioni e licenziamenti, come pure le interruzioni consensuali del rapporto di lavoro non potranno essere considerate illegittime.

IL Ministero però non prende in considerazione l’ipotesi più problematica ed anche più probabile in caso di interruzione del rapporto.

In primo luogo è solo in datore di lavoro che riceverà la comunicazione in merito alla data di convocazione e quindi potrebbe essere facilitato nel caso volesse liberarsi del lavoratore semplicemente non comunicandogli la data esatta. Per il datore di lavoro c’è infatti solo un generico obbligo di dichiarare di aver fatto tutto il possibile per contattare il lavoratore.
A Questo proposito consigliamo ai lavoratori di inoltrare allo Sportello Unico una istanza di accesso agli atti, in cui si richieda allo sportello di ricevere personalmente la comunicazione della data di convocazione. Si tratta di un atto dovuto in quanto interessati al procedimento amministrativo in corso.

Ma il secondo problema riguarda i casi in cui, nonostante il lavoratore si presenti, sia il datore di lavoro a non rispondere alla convocazione.
In questo caso il datore di lavoro sarà punibile per i reati e gli illeciti commessi, ma al lavoratore sarà comunque garantito il permesso per attesa occupazione?

E’ possibile che siano i lavoratori a dover pagare per inadempienze dei datori di lavoro?
Una eventuale interpretazione nel senso di non concedere in questo caso il permesso di soggiorno per attesa occupazione riconsegnerebbe all’irregolarità migliaia di persone.

Sbagliare è umano ma dopo Rosarno, perseverare è più che diabolico.

Vedi anche:
Sanatoria colf e badanti 2009 – Permesso per attesa occupazione anche a chi interrompe il rapporto di lavoro
Occorre però presentarsi alla convocazione. I chiarimenti da una circolare del Ministero dell’Interno