Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Segnalazioni: Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sent. n. 20561 del 22 settembre 2006

Cittadini extracomunitari e salute

Lo straniero presente, anche irregolarmente, nel territorio dello Stato italiano ha diritto di fruire di tutte le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti offerte dalle strutture pubbliche a tutela del diritto costituzionalmente protetto alla salute; tale garanzia comprende non solo le prestazioni rese dall’area del “pronto soccorso” e della medicina d’urgenza, ma si estende a tutte quelle prestazioni essenziali per la vita dello straniero che i presidi sanitari pubblici possono fornire, eventualmente non limitate ad un singolo intervento ma comprensive di tutti gli interventi ritenuti necessari dalla scienza medica per l’eliminazione completa della patologia. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace di rigetto all’opposizione al provvedimento di espulsione con la quale lo straniero irregolare faceva valere la sua condizione di temporanea inespellibilità in quanto, già sottoposto ad un intervento alla retina presso un ospedale pubblico italiano, doveva completare un ciclo di terapie laser presso la stessa struttura, al termine delle quali avrebbe dovuto sottoporsi ad un secondo intervento, necessario per conseguire una completa riabilitazione della funzione visiva).

Presidente M. Adamo, Relatore L. Macioce. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 22/09/2006 Sentenza n. 20561

Tratto da AmbienteDiritto.it