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Senegal, Casamance – La giovane età del richiedente, la situazione di vulnerabilità della zona di provenienza e l’aver vissuto in Libia giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Lecce, ordinanza del 6 giugno 2018

Migranti in un centro di detenzione in Libia, il 31 gennaio 2017. (Alessio Romenzi, Unicef)

Il Tribunale di Lecce riconosce la protezione umanitaria ad un giovane cittadino senegalese proveniente dal zona della Casamance.

Secondo il Giudice i presupposti che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario sono i seguenti:

nella regione della Casamance si è in presenza di una situazione che, benché non ascrivibile alla categoria del conflitto interno ai fini della protezione sussidiaria, rappresenta tuttavia una condizione di vulnerabilità meritevole di opportuna tutela;

la giovane età del ricorrente al momento dell’espatrio (19 anni), che in caso di rientro avrebbe oggettive difficoltà di reinserimento senza una famiglia di supporto (orfano di entrambi i genitori);

il ricorrente inoltre ha transitato in Libia, dove è rimasto circa un anno (come da Mod. C3); questi molto probabilmente non si sarebbe imbarcato per l’Italia rischiando la vita, se in quel paese non fosse stata in atto la guerra.

Sulla base di quanto innanzi, imporre al ricorrente un rientro nel paese di provenienza, appare in contrasto con ragioni di carattere umanitario; ne consegue il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98“.

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Tribunale di Lecce, ordinanza del 6 giugno 2018