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Senegal, Casamance – La situazione di insicurezza rischia di compromettere i diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro paese

Tribunale di L'Aquila, ordinanza del 27 luglio 2018

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Due recenti ordinanze emanate dal Tribunale di L’Aquila con cui si riconosce a ciascuno dei richiedenti asilo ricorrenti la protezione umanitaria.

Per entrambe il collegio così motiva la concessione della protezione umanitaria: “Dalle informazioni reperite risulta che le situazioni di violenza investono tutta la regione del Casamance, che per la particolare collocazione geografica, si trova “isolata” dal resto del Senegal, per cui sussiste il serio rischio per l’incolumità fisica dei civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona. Va, infatti, esclusa la nozione di “conflitto armato” che fa, piuttosto, riferimento ad una ipotesi in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Ne deriva che non vi è coincidenza tra criminalità, sia pure pervasiva, su di un territorio con la nozione giuridica di violenza indiscriminata. Dunque la violenza diffusa consistente in omicidi, rapine, sequestri, danneggiamenti, manifestazioni di protesta violente, ecc., non integrando la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c, D.lgs. n. 251/2007, al più potrà rilevare ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria se e ove il richiedente asilo corra un rischio individuale specifico (Trib. Cagliari 26 marzo 2017, estensore Colonnello). Il ricorrente proviene proprio dalla zona del Casamance ed il suo racconto appare credibile secondo il principio della buona fede soggettiva.
In tale contesto sono senz’altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, così assorbita l’istanza cautelare avente per oggetto la richiesta di detta misura. In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che la regione di origine del richiedente viva situazioni di precarietà e insicurezza, che rischiano di compromettere i diritti umani adeguatamente riconosciuti e goduti nel nostro paese (Cfr. Cass. 4455/2018).
“.

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Tribunale di L’Aquila, ordinanza del 27 luglio 2018