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Senegal, Casamance – Persiste una situazione di particolare gravità: riconosciuta la protezione sussidiaria

Tribunale di L'Aquila, ordinanza del 10 aprile 2017

Con l’ordinanza resa dal Tribunale di L’Aquila il 10/04/2017 è stata accolta la richiesta di protezione sussidiaria presentata ai sensi dell’art. 14 lett. C D.Lgs 251/2007 da un cittadino del Senegal, proveniente dalla regione della Casamance.
Il Tribunale aquilano ha concesso la richiesta di protezione sussidiaria, in primo luogo in considerazione del fatto che “Le circostanze dedotte risultano sostanzialmente attendibili, in quanto dotate di intrinseca coerenza, e se sembrano attenere a vicende estranee alla previsione della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, possono senz’altro fondare il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione della regione di origine del richiedente“, ovverosia la regione di Kolda (Senegal), territorio della Casamance” (pagg. 2-3 ordinanza).
Ed infatti, prosegue il Tribunale nella propria ordinanza di accoglimento, le informazioni reperibili in relazione alla situazione esistente nella zona di provenienza del ricorrente, evidenziano che il conflitto presente in Senegal, risalente ad alcuni anni addietro, è ancora violentemente in corso, tanto da aver causato la fuga di centinaia di civili nei paesi vicini, nella zona di Casamance, dove si esprimono istanze indipendentiste di cui si è fatto portatore sin dagli inizi degli anni ottanta il Movimento delle Forze Democratiche (MFDC), che chiede la costituzione della suddetta regione in uno stato autonomo contro il governo centrale.
Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutta la regione del Casamance, che per la particolare collocazione geografica si trova “isolata” dal resto del Senegal, e dimostrano il serio rischio all’incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona.

In tale contesto sono senz’altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall’art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

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Tribunale di L’Aquila, ordinanza del 10 aprile 2017