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Senegal – L’integrazione lavorativa in Italia giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria

Tribunale di Venezia, ordinanza dell’8 febbraio 2019

Il Tribunale Ordinario di Venezia riconosce la protezione umanitaria ad un cittadino senegalese.
Tale provvedimento risulta particolarmente significativo, in quanto ribadisce due punti fondamentali: il d.l.113/2018 non risulta applicabile retroattivamente (conferma poi data definitivamente dalla sentenza n. 4890/2019 della Cassazione, ndr.) e l’integrazione lavorativa del soggetto rappresenta un elemento utile al fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (anche alla luce della sentenza della Cassazione n. 4455/2018).

Il giudice si esprime nei seguenti termini: “Per quanto riguarda, infine, la domanda volta all’ottenimento di un permesso per ragioni umanitarie (valutata sulla base dell’applicazione della normativa vigente all’epoca del ricorso e, quindi, antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 113/2018, non applicabile ratione temporis al caso di specie), occorre evidenziare come il ricorrente abbia, invece, prodotto documentazione idonea a dimostrare una sua integrazione lavorativa in Italia dal momento che sta prestando attività lavorativa con contratti a tempo determinato rinnovati dal gennaio del 2018 (ultima busta paga relativa al mese di gennaio 2019 per una retribuzione netta pari ad euro 1.350,00) nonché, sulla base di una valutazione comparativa, un sensibile miglioramento delle condizioni di vita dello stesso a fronte anche della sua giovane età”.

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Tribunale di Venezia, ordinanza dell’8 febbraio 2019