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Senegal – Protezione sussidiaria al richiedente: in caso di ritorno nel Paese rischierebbe di subire un trattamento inumano e degradante

Tribunale di Venezia, ordinanza del 2 agosto 2017

Photo Credit: Mashable

Il Giudice – non dopo aver precisato che né la Commissione Territoriale, né la Commissione Nazionale, avevano fatto pervenire informazioni aggiornate sulla situazione del Senegal – richiama quanto descritto nel report di Amnesty International 2016/2017 relativo al paese di origine del ricorrente. Dopo aver elencato i problemi principali che affliggono il Senegal giunge alla conclusione che seppur il ricorrente provenga da un luogo distante dalla Casamance (ove “deve ritenersi sussistente un conflitto armato interno”) debba essergli riconosciuta la protezione sussidiaria per i rischi che correrebbe facendo ritorno in quel Paese.

Il precedente è importante non tanto perchè ribadisce la sussistenza di un conflitto armato in Casamance, ma soprattutto in quanto ritiene il ricorrente meritevole della protezione sussidiaria alla luce del rapporto di Amnesty International (su cui la decisione del giudice si fonda) non avendo la Commissione nazionale assicurato COI aggiornate all’organo giurisdizionale come previsto dal co. 3 dell’art. 8 D.Lgs 25/2008.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 2 agosto 2017