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Senegal. Protezione umanitaria per tutelare il richiedente da un sistema di possibili vendette private

Tribunale di Genova, ordinanza del 13 settembre 2016

Sussistono ai sensi dell’art.32, comma 3, del D.Leg.vo n.25/2008, gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria poiché siamo in presenza di “un quadro sintomatico di pericolosità per l’incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato”. Nel caso in esame, in caso di rientro nel paese del richiedente i familiari potrebbero porre in essere un sistema di vendette tale da metterlo in pericolo.
La sentenza evidenzia anche alcune gravi mancanze compiute dalla Commissione Territoriale che, oltre a non aver tradotto gli atti in lingua comprensibile al richiedente (seppur il tribunale non ha ritenuto lesivo questo aspetto alla difesa del ricorrente), ha anche prodotto oltre i termini di legge la propria relazione sul caso (il giorno stesso dell’udienza invece che almeno dieci giorni prima).

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Tribunale di Genova, ordinanza del 13 settembre 2016