Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Senegal, protezione umanitaria al richiedente: la situazione nel Paese a causa di siccità e povertà è di crisi umanitaria

Tribunale di Cagliari, ordinanza del 31 marzo 2019

Il Tribunale di Cagliari ha concesso la protezione umanitaria ad un giovane senegalese sulla base sia della situazione di crisi umanitaria dovuta alla siccità e all’aumento della povertà nel paese di origine, e sia della sua buona integrazione in Italia.

Secondo il Giudice “le COI consultate, infatti, descrivono sì il Senegal come una delle economie più stabili dell’Africa occidentale, ma evidenziano che, a causa di elevati tassi di povertà e di disoccupazione (circa la metà della popolazione viva sotto la soglia di povertà) e di un sistema sanitario incapace di fornire servizi essenziali a un grande numero di persone (in particolare nelle zone rurali), lo Stato non sia in grado di garantire la dovuta assistenza sanitaria ed è attualmente occupato sia nel combattere gli alti tassi di mortalità materna e infantile, sia nell’affrontare una seria crisi umanitaria causata dalle scarse precipitazioni del 2017 con conseguenti bassi rendimenti dei pascoli che hanno, di fatto, colpito le famiglie più vulnerabili”.

Da segnalare altresì che il Giudice “ritiene che – lette le dichiarazioni rese e le argomentazioni riportate in sede di ricorso a sostegno di detta richiesta (di protezione umanitaria ndr.), la predetta si fondi sullo stato di indigenza del ricorrente. Secondo l’orientamento maggioritario della Cassazione, la povertà o l’indigenza, intese come motivi “economici” della migrazione, non rientrano nella protezione internazionale e neppure in quella umanitaria, nonostante la povertà sia una condizione in cui la persona si viene a trovare per mancanza dei mezzi necessari per provvedere al proprio sostentamento, non potendo accedere a risorse o a chanches, quali il lavoro, non per propria volontà, ma per responsabilità o incapacità dello Stato di provenienza. Detta impossibilità, invero, incide direttamente sulla dignità umana, che nel lavoro trova fondamento ai sensi dell’art. 36, 1 comma della Costituzione e che viene richiamata in maniera più estesa dall’art. 3 della Carta costituzionale. (…)

Tanto premesso sul concetto di povertà ed indigenza, questo Giudice ritiene che la povertà rientri tra quei “seri motivi” che possano portare al riconoscimento della protezione umanitaria e che, nel caso specifico, sussistano i presupposti per la sua concessione poiché sono stati offerti da parte del ricorrente degli elementi volti a corroborare la sussistenza di una vulnerabilità soggettiva dovuta non solo ad un effettivo stato di indigenza conseguente ad una assenza di reali alternative all’espatrio (legate alla sua età; alla sua carenza di istruzione; alla mancanza di protezione da parte dei familiari ed alle difficoltà economiche conseguenti a dette mancanze), ma anche all’attuale situazione socio-economica e sanitaria del Paese di provenienza del ricorrente nel quale la realizzazione della dignità personale anche (ma non solo) attraverso il lavoro appare se non negata, per lo meno fortemente limitata”.

Tutto ciò ha portato il Giudice a “riconoscere al ricorrente la protezione invocata nella forma della protezione umanitaria, il quale, non solo nelle more del presente giudizio ha imparato perfettamente l’italiano, lingua dallo stesso parlata in maniera abbastanza fluente, ma ha anche trovato un lavoro a tempo indeterminato regolarmente retribuito”.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Cagliari, ordinanza del 31 marzo 2019