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Sent. N. 1531 del 1 ottobre 2008 Tribunale del Lavoro di Genova

Sent. N. 1531 del 1 ottobre 2008; RG 1624/2007

Nella causa tra **** – ricorrente – Avv. Roberto Faure
Contro
Az. Ospedaliera Ospedale S. Martino – convenuto – Avv. Paolo Galli
Tribunale del Lavoro di Genova

pronuncia la seguente sentenza, dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro

in persona della dott.ssa Maria Ida SCOTTO
rilevato che con ricorso depositato in data 26 giugno 2007 la sig.ra ***** esponeva:
– di essersi trovata in Italia nel 2001 senza permesso di soggiorno ed in stato di indigenza;
– di essersi rivolta all’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova (di seguito, per brevità, Azienda Ospedaliera) per irrinunciabili cure mediche;
– che successivamente l’Azienda Ospedaliera aveva richiesto alla ricorrente, con numerosi solleciti di pagamento, il corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese nel periodo dall’agosto 2001 al dicembre 2001 per la somma complessiva di € 4.657,67;
– che le prestazioni dovevano invece essere erogate gratuitamente alla ricorrente, trattandosi di prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali e trovandosi la ricorrente in condizioni di indigenza;
rilevato che la ricorrente conveniva pertanto in giudizio l’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova per sentir dichiarare che nulla ella era tenuta a corrispondere alla convenuta per le prestazioni erogate dal S. Martino nel corso dell’anno 2001.
rilevato che la convenuta si costituiva ritualmente in giudizio eccependo:
– il difetto di giurisdizione e/o di competenza funzionale del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo o, al più, nella competenza del Giudice ordinario;
– l’infondatezza comunque nel merito della domanda, in difetto sia del requisito dell’urgenza o della essenzialità della prestazione sanitaria, sia del requisito dell’indigenza della ricorrente;

OSSERVA

La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
E’ pacifico tra le parti che la ricorrente, cittadina ****, nell’agosto 2001 si trovasse in Italia senza permesso di soggiorno, permesso ottenuto soltanto successivamente e precisamente in data 7 gennaio 2002.
E’ altresì pacifico che la ricorrente tra il 31 agosto 2001 e il 6 dicembre 2001 si sia sottoposta presso l’Azienda Ospedaliera convenuta a vari accertamenti diagnostici e a varie terapie mediche.
Sono infine pacifiche tra le parti le prestazioni in concreto rese dall’Azienda Ospedaliera in favore della ricorrente, tutte in regime di day hospital.
Con diverse richieste stragiudiziali (fattura del 21 marzo 2003, lettere S. Martino 8 aprile 2003, 29 settembre 2003, 4 luglio 2005, 21 novembre 2006, 8 settembre 2005, 22 novembre 2006), l’Azienda Ospedaliera ha sollecitato il pagamento da parte della ricorrente del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese, per la somma complessiva di € 4.657,67.
Sostiene, invece, la ricorrente di non dover alcun corrispettivo per le prestazioni per cui è causa, trattandosi di cure urgenti e/o essenziali e trovandosi la ricorrente all’epoca in condizioni di indigenza.
La materia è regolata dall’art. 35 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che così testualmente dispone:

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni….
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani
”.

Al cittadino straniero presente sul territorio nazionale e non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono dunque assicurate esclusivamente le cure urgenti o essenziali.
Inoltre tali cure sono erogate gratuitamente soltanto se il cittadino straniero è privo di risorse economiche sufficienti.
Per quanto riguarda questo secondo requisito, la ricorrente in data 31 agosto 2001 ha sottoscritto una dichiarazione di indigenza e le informative assunte presso l’Agenzia delle Entrate hanno confermato che nell’anno 2001 la ricorrente non ha dichiarato alcun reddito.
Per quanto riguarda invece il requisito dell’urgenza e/o dell’essenzialità delle prestazioni sanitarie, la circolare del Ministero della Salute, n. 5 del 24 marzo 2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2000), che contiene le indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, precisa che “per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)”.

La medesima circolare sottolinea che “è stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso”.
Queste indicazioni sono riprese dalla Circolare Regione Liguria prodotta dalla ricorrente.
Espletata CTU medico legale, il CTU ha concluso che la ricorrente, “all’epoca dei fatti per cui si procede, risultava affetta da un patologia broncopneumonica che richiedeva cure urgenti ed essenziali non differibili se non con concreto rischio di danno alla salute e di complicanze gravi con possibile evoluzione verso un pericolo di vita”.
Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Nulla deve pertanto la ricorrente all’Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova per gli accertamenti diagnostici e per le terapie mediche resi dalla convenuta in favore della ricorrente tra il 31 agosto 2001 e il 6 dicembre 2001 (neppure le quote di partecipazione alla spesa, trattandosi di prestazioni rese in regime di day hospital e per le quali non è quindi previsto il pagamento di alcun ticket).

Restano da esaminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza funzionale del giudice adito sollevate dalla difesa della convenuta.
Si tratta di eccezioni in realtà preliminari, ma che vengono esaminate da ultimo perché per la decisione delle stesse risulta utile l’esito della CTU.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, in relazione al bene-salute è individuabile un “nucleo essenziale”, in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della P.A. in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In presenza di tali presupposti il privato risulta quindi titolare non di un mero interesse legittimo, ma del fondamentale diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost., rispetto al quale la P.A. è priva del potere di affievolimento della posizione soggettiva individuale (Cass., Sez. Un. Ordinanza 24 giugno 2005, n. 13548; Cass., Sez. Un., 1 agosto 2006, n. 17461)
Poiché, come riferito dal CTU, le cure prestate alla ricorrente avevano le caratteristiche della urgenza e della indifferbilità “se non con concreto rischio di danno alla salute e di complicanze gravi con possibile evoluzione verso un pericolo di vita”, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario.
La causa appartiene poi alla competenza del giudice del lavoro, trattandosi di controversia in materia di assistenza obbligatoria.
Il comportamento processuale delle parti (e precisamente da un lato l’offerta transattiva formalizzata dalla convenuta all’udienza del 22 gennaio 1008, dall’altro l’atteggiamento scarsamente collaborativo della ricorrente che non si è presentata alla visita fissata dal CTU, costringendo quest’ultimo a espletare la consulenza sulla base degli atti) giustificano la compensazione per metà tra le parti delle spese di lite.
Per la frazione residua le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente nulla deve all’Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova per gli accertamenti diagnostici e per le terapie mediche resi dalla convenuta in favore della ricorrente tra il 31 agosto 2001 e il 6 dicembre 2001.
Compensa per metà tra le parti le spese di lite.
Condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente la frazione residua delle spese, frazione che liquida in complessivi € 300,00 per diritti, € 300,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.

Genova, 1 ottobre 2008
Il Giudice
Maria Ida Scotto