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Sentenza CEDU del 13 aprile 2012 (ricorso n. 50163/08)

Asilo - L’esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di origine costituisce violazione dell’art. 3 della Convenzione, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio effettivo che l’individuo subisca trattamenti inumani o degradanti nel paese d’origine. La mancata ottemperanza alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla Corte in virtù dell’art. 39 del Regolamento della stessa costituisce violazione dell’art. 34 della Convenzione.