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Sentenza Cassazione Civile del 24 gennaio 2008

Repubblica Italiana in nome del popolo itaiano la Corte Suprema di Cassazione Sezione I Civile

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto da: B. F., dom.to in Roma presso la cancelleria della Cassazione

contro

Prefetto UTG di Cagliari. Questore di Cagliari – Ministro dell’Interno, dom.ti in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

per la cassazione del decreto in data 4 Aprile 2005 del Giudice di Pace di Cagliari; Udita la relazione del relatore cons. L. Macioce nella adunanza del 11.10.2007.

Rileva

Con decreto 11.03.2005 il Prefetto di Cagliari ebbe ad espellere dal territorio nazionale, ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett. B del d.leg. 286/98, il cittadino del Senegal B. F. e lo straniero si oppose innanzi al Giudice di Pace prospettando la sua inespellibilità ex artt. 35 d.leg. cit. e 32 Cost. perché, sottoposto nell’anno 2004 presso l’Ospedale di Cagliari ad un intervento di valvuloplastica mitralica e bisognevole di continue terapie per la sua stessa sopravvivenza, sarebbe stato inespellibile ex lege. Il Giudice di Pace andando di contrario avviso escluse che la condizione dello straniero integrasse la situazione di cui all’art. 35 del T.U. e rigettò la domanda. Per la cassazione di tale decreto il B. F. ha proposto ricorso, notificandolo al Prefetto ed al Questore di Cagliari il 30.5.2005, i quali, unitamente al Ministro dell’Interno, si sono difesi con controricorso del 6.7.2005. Il P.G. nelle articolate richieste del 30.4.2007 ha concluso per la manifesta infondatezza delle censure con la conseguente reiezione del ricorso.

Osserva

Preliminarmente rilevata la carenza di legittimazione tanto del Ministero quanto del Questore, al solo Prefetto appartenendo la legittimazione a contraddire ricorsi in materia delle espulsioni dallo stesso adottate, pare al Collegio che le censure mosse nell’articolato motivo del ricorso, ed illustrate nella memoria ex art. 378 c.p.c., non meritino alcuna condivisione pur se la esatta decisione di rigetto del Giudice di Pace deve essere in parte qua corretta. La situazione di inespellibilità temporanea ex art. 35 del d.leg. 286/98 è invero correlata, come ha rammentato di recente questa Corte nel pronunziato che la memoria richiama in modo pertinente (Cass. 20561/06), ad una condizione di necessità di un intervento sanitario non limitata all’area del pronto soccorso od a quella della medicina d’urgenza bensì estesa, perché la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, alle esigenze di apprestare gli interventi essenziali quoad vitam diretti alla eliminazione della grave patologia che affligge lo straniero. Si intende significare, come esplicitato nel richiamato precedente con riguardo alla vicenda ivi sottoposta (intervento chirurgico di eliminazione di una retinopatia, seguito da necessari ripetuti trattamenti laser), che sono coperti dalla garanzia della temporanea inespellibilità quegli interventi e solo quelli che successivi alla rimozione chirurgica della patologia od alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, nel mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se pur indispensabili ad assicurare una spes vitae per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l’efficacia immediata dell’intervento sanitario indifferibile ed urgente.

Ed invero, non si tratta di escludere dall’area degli obblighi costituzionali della Repubblica nel campo della salute – prestazioni o controlli altrettanto necessari ma destinati alla indeterminata reiterazione perché assicurino effetti quoad vitam: si tratta di distinguere tra interventi indifferibili (anche se di consistenza temporale non irrilevante) che rendono inespellibile lo straniero irregolare che di essi necessiti ed interventi sanitari che qualunque straniero può fruire in Italia ove chieda ed ottenga, previa valutazione dell’Autorità Amministrativa, il previsto permesso di soggiorno per cure mediche (art. 36 del d.leg. 286/98). E la duplicità di tutela (pronta e non condizionata per le situazioni di indifferibilità discrezionale e procedimentalizzata per ogni altra situazione) appare una ragionevole scelta di fornire risposte differenziate a situazioni soggettive obiettivamente assai diverse (nel primo caso dovendosi il sistema sanitario attivare per la presenza stessa dello straniero bisognevole di assistenza e nel secondo caso potendo il sistema sanitario ospitare, alla bisogna, stranieri che di tal assistenza facciano richiesta).

Nel caso sottoposto è lo stesso ricorrente ad affermare che la ragione della pretesa protrazione della inespellibilità, pur dopo gli interventi del 2003 e del 2004, sta nella necessità di terapie anticoagulanti e di continuativi controlli della coagulazione, le une e gli altri destinati a durare per tutta la sua vita: in tal guisa è reso palese che la situazione prospettata non può rientrare, come con diversa e concisa motivazione intuito dal Giudice del merito, nella norma di cui all’art. 35 del T.U. semmai configurandosi un quadro suscettibile di valutazione ai sensi e per gli effetti del successivo art. 36. Ricorrono evidenti esigenze che inducono a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Depositato in cancelleria il 24 Gennaio 2008