Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ringraziamo l' Avv. Dario Belluccio per la segnalazione

Sentenza Corte Costituzionale n. 254/2007

Possibilità per lo straniero non abbiente di nominare un proprio interprete che sia pagato dallo Stato

La Corte, richiamando alcune norme internazionali e, in particolare,
l’art. 6, n. 3, lettera e della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.
848; l’art. 14, comma 3, lettera f, del Patto internazionale delle Nazioni
Unite, sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, adottato a New
York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre
1977, n. 881) ha ricordato che la partecipazione consapevole dell’imputato
al procedimento – mediante il riconoscimento del suo diritto, nel caso non
conosca la lingua italiana, di nominare un proprio interprete – rientra
nella garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nonché
nel diritto al giusto processo (art. 111 Cost., secondo il quale la legge
assicura che «la persona accusata di un reato sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo»), in quanto l’imputato deve poter comprendere ogni passaggio del
procedimento processuale che lo riguarda, ai fini di un concreto ed
effettivo esercizio del proprio diritto alla difesa (art. 24, comma
secondo, della Costituzione).
La Corte, quindi, ricordando che le sue sentenze n. 10 del 1993 e n. 341
del 1999, ha affermato che il ricorso all’interprete non costituisce uno
strumento tecnico del giudice ma un diritto individuale della persona
imputata. Conseguentemente tale diritto è ineluttabilmente connesso al
diritto di difesa.
La pronuncia si inserisce nell’ambito delle pronunce relative, in senso
ampio, alla parità di trattamento ed al divieto di discriminazione, anche
se le relative norme non vengono esplicitamente richiamate.
La stessa pronuncia, d’altronde, si inserisce altresì nell’ambito della
giurisprudenza (fatta propria da diversi Tribunali e, soprattutto, Giudici
di Pace, olte che da altre pronunce costituzionali) in base alla quale lo
straniero destinatario di provvedimenti amministrativi e/o giudiziari
(espulsione in primis) deve avere la possibilità di comprendere in maniera
consapevole lo specifico contenuto dell’atto che gli viene notificato.

In allegato il testo della Sentenza