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Sentenza T.A.R. Veneto n. 966 del 13 marzo 2008

In materia di richiesta di rinnovo dopo la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
Marina Perrelli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1923/03, proposto da Bojan Pavlovic, rappresentato e difeso dagli avv. ti Adami e Garbisi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia Mestre, via Mestrina 6;

CONTRO

FATTO E DIRITTO

1.1. Bojan Pavlovic, straniero extracomunitario, era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, scaduto il giorno 6 febbraio 2002, e per il quale presentò istanza di rinnovo soltanto il successivo il 20 gennaio 2003.
1.2. Con il provvedimento in epigrafe impugnato, il rinnovo è stato denegato perché la richiesta sarebbe stata tardiva, rispetto al termine di cui al combinato disposto degli artt. 5, IV comma e 13, II comma, lett. b) del d. lgs. 286/98.
1.3. Impugnato il diniego, nel giudizio s’è costituita l’Amministrazione dell’interno, concludendo per la reiezione.
2.1. Il citato art. 5, IV comma, dispone che “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c) [lavoro subordinato a tempo indeterminato], sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis [lavoro subordinato a tempo determinato], e trenta giorni nei restanti casi”, tra cui rientra quello del ricorrente, il quale disponeva di un permesso per lavoro autonomo: peraltro, il termine non è espressamente qualificato come perentorio, né in tale disposizione, né in altre, incluso il susseguente art. 13, II comma, lett. b), il quale, al contrario ne conferma il carattere ordinatorio.
2.2. Invero, quest’ultima disposizione stabilisce che l’espulsione è disposta dal prefetto, tra l’altro, quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo: presupposto necessario e sufficiente per l’espulsione è, dunque, che lo straniero non disponga attualmente, e non possa più disporre, del permesso di soggiorno, mancando la domanda di rinnovo.
Orbene, se i termini di cui all’art. 5, IV comma, fossero perentori, una volta spirati sarebbe definitivamente precluso allo straniero di riottenere il titolo, e dunque non si giustificherebbe l’ulteriore proroga di sessanta giorni, dopo la sua scadenza, disposta dal ripetuto art. 13.
2.3. Inoltre, come si è visto, lo stesso art. 13 subordina l’espulsione, ad una duplice condizione, costituita dal trascorso termine di sessanta giorni e dall’assenza della richiesta di rinnovo.
Invero, quanto a quest’ultima, dal tenore letterale della disposizione non si desume che la domanda di rinnovo, per impedire l’espulsione, debba essere presentata entro quello stesso termine: dunque, anche se ciò avvenga oltre i sessanta giorni, ma prima che il provvedimento d’espulsione venga emesso, l’espulsione stessa non potrà essere più disposta.
2.4. Ora, stante la rilevata correlazione tra espulsione e rinnovo, si deve concludere che l’Amministrazione dovrà comunque esaminare nel merito la richiesta di rinnovo quando l’espulsione sia preclusa per l’effetto della presentazione della domanda, anche se intempestiva.
2.5. Sulla base delle disposizioni vigenti, invero, l’unico limite temporale è da ricollegare al disposto dello stesso art. 5, IV comma, per cui “salvi i diversi termini previsti… il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale”.
Ne consegue che la domanda di rinnovo non potrà più essere presentata, una volta scaduto il periodo per il quale essa avrebbe dovuto produrre i suoi effetti, il quale decorre dalla data di scadenza del precedente permesso.
3.1. In specie, il rinnovo è stato richiesto nel gennaio 2003, quando il permesso biennale era scaduto da otto mesi, mentre il provvedimento di espulsione è intervenuto soltanto il 28 luglio 2003: sicché, in conclusione, il diniego impugnato è illegittimo, secondo quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso, e va annullato.
3.2. Le spese, compensate per metà in relazione alla relativa novità della questione, seguono per il resto la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti in ragione di metà e condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione del residuo, che liquida in € 1.400,00 per diritti, onorari e spese generali, ed in € 250,00 per spese anticipate, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 13 marzo 2008.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario