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Sentenza TAR Emilia – Romagna del 12 giugno 2003

Regolarizzazione: il Tar si pronuncia sulla questione dei “tre mesi”

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna
Bologna

SEZIONE I

Registro Sentenze:769/2003

Registro Generale:601/2003

nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente

GIORGIO CALDERONI Cons.
ALBERTO PASI Cons.,relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 9 L. 205/2000

nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2003

Visto il ricorso 601/2003 proposto da:
CASTAGNETTI MAURO ED ALTRA
KIRSANOVA IRVNA
rappresentato e difeso da:
BRANDI AVV. PATRIZIA
con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA MARSILI 15 presso BRANDI AVV. PATRIZIA

contro
PREFETTURA DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto 13.5.2003 Prot. n. 3562/2003, notificato il 14.5.2003 con il quale è stata respinta la domanda di sanatoria ex art. 33 Legge 189/02, presentata il 2.10.2003 alla Prefettura di Bologna e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

PREFETTURA DI BOLOGNA

Designato relatore il Cons. ALBERTO PASI;
Udito altresì per la parte ricorrente l’Avv. P. Brandi, anche quanto alla possibilità di decisione in forma semplificata ex art. 9 L. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’odierno ricorrente ha dichiarato, ai fini della emersione dal lavoro irregolare della propria “colf”, richiesta ex art. 33, comma 1, della Legge n. 189/02, di averla occupata alle proprie dipendenze nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge (10.9.2002);

Considerato che per volontà del legislatore, espressa nell’ordine del giorno del 9.10.2002 (seduta n. 201), l’art. 33, comma 1, della legge . 189/02 si interpreta nel senso che sono regolarizzabili i lavoratori che abbiano comunque prestato la loro opera nel corso del trimestre indicato, anche se non per tutto il periodo;

Tenuto contro altresì che la motivazione del diniego impugnato è perplessa nella parte in cui:
A) trae conseguenze negative dalla mancata presenza della straniera in Italia alla data di entrata in vigore della legge (10.9.2002) e rileva tale mancata presenza dal passaporto della ricorrente, dal quale invece risulta l’ingresso della stessa in data 29.6.02;
B) indica erroneamente nel 10.6.02 anzichè 10.9.02 la data di entrata in vigore della legge n. 189/02;

Ritenuta, in relazione a quanto sopra, la fondatezza del primo motivo, primo profilo, e del secondo motivo di gravame, che comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, ai fini del riesame della domanda secondo i criteri sopra esplicitati;

Ritenuta altresì la sussistenza di motivi di equità per la integrale compensazione delle spese di lite, in relazione alla novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti da adottarsi nei sensi di ci in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2003.

f.to Bartolomeo Perricone Presidente

f.to Alberto Pasi Cons. rel.est.

Depositata in Segreteria in data 13 giu 2003

Bologna, lì 13 GIU 2003

Il Segretario
f.to Luciana Berenga