Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza TAR Veneto n. 6142/2003

Ricorso promosso contro il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ric. n. 2154/2003 Sent. n. 6142/03

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2154/03 proposto da *****, rappresentato e difeso dall’avv.to Marivo Stefania con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Antonio Ametis, in Venezia/ Mestre Via Ospedale, 18;

CONTRO

Il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, la Questura della provincia di Rovigo in persona del questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno n. E147505 notificato il 14.7.2003;

Visto il ricorso, notificato il 9.9.2003 e depositato presso la Segreteria l’8.10.2003 con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.

depositato il 24.10.2003;

Visti gli atti della causa;

Uditi alla camera di consiglio dell’11.12.2003 (relatore il Presidente Zuballi), l’avv.to Pertoldi per il ricorrente e l’avv.to dello Stato Bonora per l’Amministrazione resistente;

Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul punto le parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

La ricorrente, cittadina nigeriana, considera illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per i seguenti motivi:
violazione dell’articolo 7 della legge 241 del ’90 per mancato avviso di avvio del procedimento nonché violazione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre ’98 delle circolari del ministero dell’interno del 24 novembre 1998 e del 22 gennaio 1999, che consentono il rilascio del permesso di soggiorno anche in presenza di una precedente espulsione.

D I R I T T O

Il presente ricorso merita accoglimento in quanto la ricorrente, pure oggetto di un precedente provvedimento di espulsione non revocato, comunque risulta in possesso di tutti i restanti requisiti per ottenere il rinnovo del permesso, per cui, in attesa della decisione dell’amministrazione sulla richiesta di revoca della precedente espulsione, il rinnovo può essere concesso, sia pure in via provvisoria. In sostanza, manca nel provvedimento impugnato ogni motivazione sulla possibilità di revocare la precedente espulsione e di regolarizzare comunque la posizione della straniera.

Quanto fin qui esposto risulta sufficiente per accogliere il ricorso e annullare il provvedimento impugnato, anche se le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie,come da motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2003;

Il Presidente estensore