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Sentenza TAR Veneto n. 6152/2003

Ric. n. 2676/2003 Sent.n. 6152/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2676/2003 proposto da ****, rappresentato e difeso dall’avv.to Gianluca Pertoldi con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

Il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, la Questura della Provincia di Rovigo, in persona del Questore pro tempore, la Prefettura della Provincia di Rovigo, in persona del Prefetto por tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, nella sua sede di Venezia, Piazza S. Marco n. 63;

per l’annullamento

del decreto del Prefetto di Rovigo – Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. 2351419/EME dell’1.8.2003, con cui viene rigettata l’istanza di regolarizzazione presentata con la dichiarazione di legalizzazione di lavoro irregolare dal sig. Brognara Andrea per il ricorrente; della nota della Questura di Rovigo in quanto richiamata nell’impugnato decreto prefettizio prot. n. 2351419/EME dell’1.8.2003 con cui viene denegato la concessione di nulla osta previsto dall’art. 1 comma 4 della L. 9.10.2002 n. 222;
Visto il ricorso, notificato il 13.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 24.11.2003 con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della P.A. resistente;
Visti gli atti della causa;
Uditi alla camera di consiglio dell’11.12.2003 (relatore il Presidente Zuballi), l’avv.to Pertoldi per la parte ricorrente, el’avv.to dello Stato Bonora per la P.A.;
Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
sentite sul punto le parti costituite;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente cittadino albanese, considera illegittimo il diniego gravato per violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 90 per mancato avviso di avvio del procedimento. In tal modo egli non è stato messo nelle condizioni di potersi difendere.
Inoltre violazione dell’articolo 1 della legge 222 del 2002, in quanto il reato sarebbe già prescritto; inoltre violazione di legge e difetto di motivazione, violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 e 27 della costituzione. Non è stato effettuato una adeguata istruttoria e la motivazione risulta carente.
Infine deduce la irragionevolezza e illogicità, in quanto il ricorrente non è colpevole di alcune reato.
Infine illegittimità costituzionale dell’articolo 1 comma 8 della legge 222 del 2002 in relazione all’articolo 27 della costituzione. Infine violazione dell’articolo 2 del D lgs 286 del 1998 per omessa produzione del provvedimento in lingua conosciuta.

D I R I T T O

Le ragioni del diniego di regolarizzazione sono tre espulsioni, disposte la prima in data 3 agosto 1993 dal prefetto di Brindisi, la seconda in data 27 maggio 1997 del prefetto di Taranto, e l’ultima disposta coattivamente dalla questura di Bologna in data 27 luglio 1997. Orbene, l’articolo 1 della legge 222 del 2002 non considera ostativa l’espulsione, a condizione che lo straniero sia inserito nel tessuto sociale italiano, a meno che non si tratti di espulsione con accompagnamento alla frontiera tramite forza pubblica. La dizione usata nel provvedimento impugnato, l’espulsione cioè coattiva, non equivale di per sé all’espulsione tramite accompagnamento alla frontiera con forza pubblica. Ne consegue che dal provvedimento impugnato non emergono ragioni tassative di diniego di regolarizzazione, o perlomeno l’istruttoria sul punto risulta del tutto carente.
Il ricorso merita quindi accoglimento e il provvedimento impugnato va annullato, salve le decisioni che l’amministrazione vorrà adottare tenendo conto della presente pronuncia.
Le spese di giudizio si possono compensare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie,come da motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11.12.2003.

Il Presidente estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il… … … … … n…. … …
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione