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Sentenza TAR Veneto n. 6155/2003

Ricorso promosso contro il diniego alla domanda di regolarizzazione

Ric. n. 2680/2003 Sent. n. 6155/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente, relatore
Claudio Rovis Consigliere
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2680/2003 proposto da ****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Ponzetto e Sandra Spolaore con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Bissa n. 11, come da procura speciale a tergo del ricorso;

CONTRO

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l’annullamento

del provvedimento del prefetto di Rovigo del 29.7.2003 prot. n. 4936239/EME, conosciuto in data 3.8.2003, con cui è stata rigettata l’istanza di regolarizzazione presentata con dichiarazione di legalizzazione di lavoro irregolare dal sig. Crepaldi Andrea per il ricorrente, nonché del provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Rovigo del 18.6.2002 prot. n. 1345/12-B-10/GAB, con il quale veniva decretata l’espulsione del ricorrente perché entrato in Italia sprovvisto di passaporto e di relativo visto di ingresso e della nota della Questura di Rovigo del 7.4.2003.
Visto il ricorso, notificato l’11.11.2003 e depositato presso la Segreteria il 24.11.2003 con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero;
Visti gli atti della causa;
Uditi alla camera di consiglio dell’11.12.2003 (relatore il Presidente Umberto Zuballi), l’avv.to Ponzetto per la parte ricorrente e l’avv.to dello Stato Bonora per il Ministero;
Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
sentite sul punto le parti costituite;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

Il ricorrente, cittadino marocchino, considera illegittimo il diniego di regolarizzazione per i seguenti motivi:
violazione degli articoli 24 e 97 della costituzione, in quanto il diniego appare motivato con un precedente provvedimento di espulsione e con la pendenza di un procedimento penale per falsa attestazione all’autorità giudiziaria. Il trattamento risulta contrastante con le norme costituzionali, in quanto il ricorrente, pur avendo un lavoro e un’abitazione, e pur essendo procedimento penale in una fase iniziale, viene privato della possibilità di regolarizzare la propria posizione.
Il secondo motivo è la violazione dell’articolo 1 comma secondo della legge 222 del 2002 in quanto sussistono comunque le condizioni per la revoca del primo provvedimento in discussione. La norma va interpretata nel senso che quando manca ancora una sentenza di condanna non può essere negata la regolarizzazione né la revoca della precedente espulsione.
Il terzo motivo è la violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990 in relazione al difetto di motivazione del provvedimento di rigetto.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, che contesta le tesi della parte attrice.

D I R I T T O

Il provvedimento impugnato risulta motivato con due aspetti: un precedente provvedimento espulsivo emesso dal prefetto in data 18 giugno 2002 e la sottoposizione ad un procedimento penale per errate generalità.
Orbene, sulla base dell’articolo 1 della legge 222 del 2002 è possibile revocare una precedente espulsione, salvo in alcune ipotesi non ricorrenti nei confronti dello straniero de quo. Nel caso quindi la precedente espulsione non costituisce un elemento ostativo assoluto, in quanto può essere revocata in presenza dell’inserimento dello straniero in Italia, come nel caso.
Quanto alla vicenda penale, va osservato come, in un’interpretazione conforme a costituzione dell’articolo 1, non è possibile negare la regolarizzazione solamente sulla base di una denuncia o della pendenza di un procedimento penale, qualora non vi sia stato un qualche vaglio da parte dell’autorità penale o amministrativa.
Per le ragioni su indicate il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va annullato, anche se le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo accoglie, come da motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11.12.2003.

Il Presidente – Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il… … … … … n…. … …
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione