Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza Tar Lazio n. 1206 del 6 febbraio 2009

Conversione del pds per motivi religiosi in pds per lavoro subordinato

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sebbene il permesso di soggiorno per motivi religiosi non è tra quelli espressamente contemplati nell’art. 14 del D.P.R. n. 394/99, per i quali è consentita la conversione, la norma non può interpretarsi nel senso che solo le menzionate tipologie di soggiorno possano essere oggetto di conversione. A queste conclusioni giunge il TAR Lazio.

Il Tar Lazio con sentenza n.1206 del 0 Febbraio 2009 ha accolto il ricorso di una giovane indiana che aveva chiesto la conversione del suo permesso di soggiorno, originariamente per motivi religiosi, in un permesso di lavoro subordinato e che la Questura di Roma aveva prontamente rifiutato. La donna era entrata regolarmente in Italia perché appartenente all’Istituto Figlie di N.S. di Misericordia di Savona nel 1999 e grazie anche al permesso ottenuto aveva sempre lavorato come infermiera presso istituti privati. Nel 2006, otteneva la dispensa dai voti e a sua volta chiedeva la conversione di tale permesso in motivi di lavoro subordinato, fuori dal regime delle quote ex art. 27 T.U. immigrazione, in relazione all’attività lavorativa di infermiera professionale. Per la questura però il nuovo permesso di soggiorno non poteva essere rilasciato perché il permesso per motivi religiosi non rientrava tra quelli che la norma di settore elenca come convertibili. Il TAR Lazio ha respinto l’argomentazione della questura.

Scarica la sentenza del TAR Lazio n 1206 depositata il 6 febbraio 2009, KJT – Ministero dell’Interno