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Sentenza Tar Sicilia n.1655 dell’ 8 giugno 2007

Permesso di soggiorno per cure mediche

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione seconda, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2268/06 proposto da xxxxx, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro In candela e domiciliata per legge nella Segreteria di questo T.A.R.,

C O N T R O

-la Questura di Palermo, in persona del Questore pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato,

per l’annullamento

-del decreto Cat. A.12/2006 del 6 ottobre 2006, con il quale il Questore di Palermo ha respinto la domanda della ricorrente tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “motivi di salute”.
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
VISTA l’ordinanza n. 1401 del 12 dicembre 2006 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Relatore Presidente Nicolò Monteleone;
Udito alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 l’avv. dello Stato Giuseppina Tutino per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 25 ottobre 2006 e depositato il successivo 22 novembre 2006, la sig.ra Hajrizi Sabrije ha impugnato il decreto Cat. A.12/2006 del 6 ottobre 2006, con il quale il Questore di Palermo ha respinto la domanda della ricorrente tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “motivi di salute”.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensiva e con il favore delle spese, sostenendo di avere diritto ad ottenere quanto richiesto, necessitando di cure mediche perché gravemente ammalata, essendo affetta da “tubercolosi urinaria in fase attiva, insufficienza renale cronica, rene destro grinzo, portatrice di nefrotomia sinistra per stenosi dell’uretere omolaterale, con idronefrosi, di II e III grado sinistra”.
Rappresenta, altresì, di essere coniugata con xxxxx, in quale è in possesso di regolare permesso di soggiorno, e di essere madre di quattro figli in età scolare e frequentanti a Palermo lew scuole dell’obbligo.
L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per l’Amministrazione intimata, non ha prodotto scritti difensivi.
Con ordinanza n. 1401 del 12 dicembre 2006, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 26 aprile 2007, su richiesta dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.
Il decreto impugnato, con il quale il Questore di Palermo ha respinto la domanda della ricorrente tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “motivi di salute”, è motivato, in particolare, con riferimento alla “documentazione medica prodotta dall’interessata a corredo dell’istanza” ed alla “successiva certificazione medica”, dalle quali “non si evidenzia che la straniera corra pericolo di vita”.
Sostiene, viceversa, la ricorrente di gravemente ammalata, essendo affetta da “tubercolosi urinaria in fase attiva, insufficienza renale cronica, rene destro grinzo, portatrice di nefrotomia sinistra per stenosi dell’uretere omolaterale, con idronefrosi, di II e III grado sinistra” e di essere, pertanto, in attesa di intervento chirurgico.
Tali circostanze sono avvalorate dalla certificazione allegata al ricorso (v, in particolare, il certificato dell’Azienda Universitaria Policlinico del 21 settembre 2006, ove si afferma che la ricorrente “affetta da tubercolosi urinaria in fase attiva…effettua, in regime di Day Hospital, periodici controlli…in attesa di intervento chirurgico, probabile ureterocistoneostomia”.
Richiamato l’art. 36 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che regola l’ingresso e il soggiorno in Italia di stranieri per cure mediche, prevedendo espressamente, al comma 3, che il permesso di soggiorno “ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate”, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, ricorra tale ipotesi, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, secondo la quale loo straniero presente anche se irregolarmente ha comunque diritto ad un “nucleo irriducibile” di tutela della propria salute quale diritto fondamentale della persona (art. 2 del d. lgs. n. 286 del 1998), e può quindi fruire di tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri dettati dall’art. 35, comma 3, del T.U. t.u. 25 luglio 1998, n. 286 (Corte costituzionale, 17 luglio 2001, n. 252; cfr., altresì, T.A.R. Toscana, sez. I, 21 gennaio 2001, n. 22; T.A.R. Liguria, sez. II, 15 marzo 2006, n. 218).
Ne consegue l’illegittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto dalla ricorrente per potersi urgentemente curare dalle molteplici, gravi malattie di cui è affetta, considerato, peraltro, come affermato nella citata sentenza della Corte costituzionale, che l’elencazione delle infermità contenuta nel predetto art. 35, comma 3, non può ritenersi esaustiva degli interventi sanitari da assicurare “comunque” al soggetto che si trovi, a qualsiasi titolo, nel territorio dello Stato.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato.
Le spese di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi connessi alla particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sez. seconda, accoglie il ricorso il ricorso in epigrafe indicato (n. 2268/2006) e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007, con l’intervento dei signori magistrati:
– Nicolò Monteleone – Presidente – estensore
– Cosimo Di Paola – Consigliere
– Gianmario Palligginao – Referendario
Depositato in Segreteria il 8.6.2007

Il Direttore
Maria Rosa Leanza