Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza del T.A.R. del Piemonte del 14 aprile 2008 n. 615/08

Annullamento del provvedimento di rigetto di nulla osta relativo al decreto flussi 2006 per reddito insufficiente

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

sentenza

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2007, proposto da:
R. F., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Pastore, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Moretta n. 7;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto prot. n. 433738 S.U.I. del 30.07007, notificato a mezzo raccomandata in data anteriore e prosssima al 15.9.2007, con il quale il Prefetto della Provincia di Alessandria, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha disposto il rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 286/98 in favore del lavoratore straniero M. P.,

nonchè per l’annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/03/2008 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Rilevato che, con ricorso notificato in data 14 novembre 2007, il sig. F.o ha impugnato il decreto Nr. Sub. 433738 S.U.I. datato 30 luglio 2007 con il quale il Dirigente S.U.I. della Prefettura della Provincia di Alessandria – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata dal F. ai sensi dell’art. 22 del D.L.vo 286/98 in favore del lavoratore straniero M.nato il …. in …;

Rilevato che il decreto impugnato specifica “che dall’istruttoria esperita risulta che tale istanza non può essere accolta in quanto la capacità economica documentata dal richiedente non è conforme alle disposizioni impartite con la circolare del Ministero del Lavoro n. 55/2000 e pertanto il reddito documentato risulta insufficiente a garantire i costi relativi all’assunzione del lavoratore in questione”, precisando “che sussiste, pertanto una condizione ostativa all’accoglimento dell’istanza, della quale è stata data comunicazione al legale rappresentante della ditta sopraindicata, secondo quanto previsto dall’art. 10 bis della L. 241/90 e successive integrazioni, con prefettizia del 11.06.2007”;

Rilevato che il decreto prefettizio considera che “la documentazione integrativa fatta pervenire dal richiedente non si è dimostrata idonea a superare il suindicato motivo ostativo”;

Ritenuta la fondatezza dell’unico motivo – “Violazione di legge in relazione all’art. 20 D.L.vo 286/98, nonché agli artt. 3 e 10 bis L. 241/90 e s.m.i.. Violazione di norme interne con riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 55/2000 e di norme regolamentari con riferimento all’art. 30 bis D.P.R. 394/99, come inserito dal D.P.R. 334/2004. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Contraddittorietà” – per le seguenti ragioni:

– il ricorrente deduce che la motivazione dell’atto impugnato è del tutto lacunosa, perché non consente di comprendere quali siano gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria, quali i criteri adottati per valutare la capacità economica dell’impresa in relazione alla richiesta di assunzione, quale l’iter seguito nell’assumere la decisione.

Egli inoltre evidenzia che il difetto motivazionale emerge anche in relazione alle disposizioni della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’impiego – Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie – n. 55/2000, citata nell’atto impugnato, la quale prevede che la “capacità economica dell’imprenditore va valutata caso per caso … anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente”. Difatti, la domanda era stata integrata dal ricorrente mediante la presentazione all’amministrazione di una memoria in data 02.07.2007 nella quale si evidenziava, da un lato, il costante incremento del fatturato attivo dell’impresa, dall’altro, il parallelo incremento della forza lavoro in carico alla ditta;

– sul punto il Tribunale osserva che l’art. 3 della legge 1990 n. 241 dispone: “Motivazione del provvedimento: 1.Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma secondo. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.
2.La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3.Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4.In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”.

D’altro canto, la giurisprudenza ha precisato che il difetto di motivazione “si configura quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito nell’emanazione di un atto del quale risultino indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l’adozione” (cfr. ex plurimis C.d.S. 30.08.2006 n. 5064).

Nel caso in esame il provvedimento impugnato si limita a rilevare che “la capacità economica documentata dal richiedente non è conforme alle disposizioni impartite con la circolare del Ministero del Lavoro n. 55/2000 e pertanto il reddito documentato risulta insufficiente a garantire i costi relativi all’assunzione del lavoratore in questione”, ma non indica le ragioni di tale asserita non conformità del reddito, né consente di comprendere per quale motivo il reddito medesimo sia insufficiente rispetto all’assunzione di un nuovo lavoratore.

In altri termini, la generica affermazione dell’insufficienza reddituale e della non conformità della capacità economica alle disposizioni della circolare ministeriale n. 55/2000 non equivale alla indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione adottata, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non chiarisce, in violazione dell’art. 3 della legge 1990 n. 241, le ragioni fattuali e normative che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

D’altro canto – come esattamente rilevato dal ricorrente – la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l’impiego n. 55 del 28.07.2000, non contiene disposizioni che quantificano la capacità economica necessaria ai fini dell’assunzione di un lavoratore straniero, ma individua le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da allegare.

Pertanto, la censura proposta è fondata anche nella parte in cui correla il difetto motivazionale al fatto che il decreto impugnato afferma che la capacità economica “non è conforme alle disposizioni impartite con la circolare del Ministero del Lavoro n. 55/2000”.

Difatti tale affermazione risulta priva di concreto significato, in quanto la circolare non determina la capacità economica che l’impresa richiedente deve possedere.

Inoltre, la circolare n. 55 precisa, al punto 1.2 – Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione – che “Per quanto riguarda la lettera c) (copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica), la documentazione citata consiste nelle copie delle denunce IRPEF/IRPEG (Mod. Unico), nel registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), nel bilancio d’esercizio, nelle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacità economica del datore di lavoro istante. Conformemente agli indirizzi di semplificazione dell’attività amministrativa, si ritiene facoltà del datore produrre gli originali o la autocertificazione, laddove quest’ultima sia possibile secondo quanto precisato di seguito. La facoltà di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purché riferita a stati, fatti e qualità, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacità economica dell’azienda, anche l’iscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini dell’art. 9 D.P.R. 252/98) ed il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 30 di che trattasi, riguardanti l’applicazione del contratto collettivo e la congruità della richiesta rispetto sia alla capacità economica sia all’esigenza dell’impresa. Tale capacità economica dell’imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia al numero degli operai da assumere sia all’esigenza dell’impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente”.

Nel caso di specie il ricorrente in data 02.07.2007, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha presentato una memoria in cui ha illustrato le esigenze dell’impresa e la congruità della richiesta rispetto alla capacità economica della medesima, riferendo in ordine all’espansione della ditta, sia sul piano del fatturato, sia su quello del numero dei lavoratori dipendenti.

Nondimeno, il provvedimento impugnato si limita ad affermare – come esattamente rilevato dal ricorrente – che “la documentazione integrativa fatta pervenire dal richiedente non si è dimostrata idonea a superare il suindicato motivo ostativo”.

E’ evidente che tale affermazione non soddisfa l’obbligo motivazionale, in quanto non consente di capire le ragioni per le quali le deduzioni del ricorrente non permettevano comunque di accogliere l’istanza.

Inoltre, tale profilo della motivazione non è aderente alle disposizioni di cui al punto 1.2 della circolare n. 55, giacché è proprio la circolare ad imporre la valorizzazione delle autocertificazioni e delle relazioni illustrative del datore di lavoro, attinenti alla dimostrazione della capacità economica della ditta.

Pertanto, in presenza di siffatte produzioni documentali, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminarle e a motivare sulla loro specifica rilevanza, in linea con la generale previsione dell’art. 3 della legge 1990 n. 241, non potendo limitarsi ad affermare, in modo del tutto generico, come nel caso di specie, che la documentazione “non si è dimostrata idonea a superare il suindicato motivo ostativo”.

In definitiva, la censura in esame è fondata, in quanto la motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato è del tutto apparente ed apodittica, in violazione dell’art. 3 della legge 1990 n. 241.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia fondato nei termini dianzi esposti e debba essere accolto;

Ravvisati giusti motivi, per quanto esposto in motivazione, per compensare tra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il decreto del Dirigente S.U.I. -Prefettura della Provincia di Alessandria–Sportello Unico per l’Immigrazione Nr. Sub. 433738 S.U.I. datato 30 luglio 2007.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27/03/2008 con l’intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Richard Goso, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore