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Sentenza del T.A.R. del Veneto del 13 febbraio 2008 n. 533/08

Conversione del permesso per minori in permesso per lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da:
Angelo De Zotti Presidente, relatore

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Referendario

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 767/2004, proposto da — , rappresentato e difeso
dagli avv.ti A. Sensati e S. Orlandi, con elezione di domicilio presso la
Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro
tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento del Questore di Verona
19.5.2003, notificato il 29.12.2003, con il quale è stato disposto il
diniego del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente.

Visto il ricorso, notificato il 26 febbraio 2004 e depositato presso la
Segreteria il 15 marzo 2004, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 13 febbraio 2008 (relatore il
Presidente Angelo De Zotti), l’avv. Sensati per la parte ricorrente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe,
il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come,
all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma
semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6
dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale
sentenza nei termini come di seguito esposti:

Il ricorso è fondato.

Questo Tribunale si è più volte espresso in merito ai requisiti
necessari per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai
cittadini extracomunitari minori di età in permesso di soggiorno ad
altro titolo, al raggiungimento della maggiore età, a partire dalla
sentenza della Terza Sezione n. 118/2006, che ha ritenuto alternativi
(e non cumulativi) i requisiti di cui all’art. 32 del D. Lg. 286/98.
L’art. 32, comma 1, letteralmente consente la conversione dei
permessi di soggiorno per i soli “minori comunque affidati ai sensi
dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”; tuttavia la Corte
Costituzionale, nella sentenza interpretativa di rigetto n. 198 del 5
giugno 2003, ha chiarito che la disposizione può essere applicata in
via analogica anche ai minori soggetti a tutela, sulla base della
comparazione tra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di
tutela del minore e del rapporto di affidamento.

L’art. 32, comma 1-bis, invece, riguarda i minori non accompagnati
che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un
progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato, avente determinati requisiti.

Vari elementi inducono a ritenere alternativi i requisiti stabiliti
dall’art. 32. Anzitutto, il comma 1-bis esordisce con l’espressione “il
permesso di soggiorno di cui al comma 1”, e non con quella “allo
straniero di cui al comma 1 il permesso di soggiorno” ecc., come
sarebbe stato logico, ove si fosse inteso cumulare i requisiti prescritti;
conclusione rafforzata dal fatto che, tra i permessi di soggiorno
rilasciabili, elencati al comma 1-bis, non sono inclusi, diversamente
dal primo comma, quelli per esigenze sanitarie o di cura: e sarebbe
difficile capire perché uno straniero possa o meno curarsi in Italia a
seconda che, pur essendo comunque affidato nel momento in cui è
divenuto maggiorenne, in passato fosse stato accompagnato o meno.
Si aggiunga ancora che il comma 1-ter dell’art. 32 prevede un obbligo
di certificazione per l’ente gestore del progetto “al momento del
compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma
1-bis”, a conferma che questi appartiene ad una categoria diversa da
quella dei minori di cui al comma 1.
E invero, quando il legislatore ha inteso fare riferimento a tutte le
situazioni disciplinate dall’ art. 32 lo ha espressamente stabilito, e ciò.
Ad esempio, al comma 1-quater, il quale fa riferimento ai permessi di
soggiorno rilasciati ai sensi “del presente articolo”.
Non vi è quindi dubbio che le prescrizioni contenute nel primo, e
nei due commi seguenti, dell’art. 32, non introducono requisiti
cumulativi, ma regolano fattispecie distinte: conclusione cui è giunta
anche la sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 12 aprile
2005, n. 1681.
In altre parole, le previsioni introdotte dall’art. 25 della L. 189/02
(cioè i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater) hanno ampliato, e non ridotto, il
novero degli stranieri, entrati clandestinamente in Italia come minori
non accompagnati e qui divenuti maggiorenni, il cui originario
permesso di soggiorno può essere convertito.
Applicando quanto sopra esposto al caso all’esame, si deve
concludere che il ricorso è fondato, dato che l’istante si trovava – al
compimento della maggiore età – nella condizione di cui all’art. 32,
comma 1, quale minore sottoposto a tutela, in che è, ex se (cfr.: Tar
Veneto, sez III, n. 3905/06), sufficiente a legittimare la richiesta di
conversione del permesso di soggiorno ottenuto durante il periodo
della minore età, in permesso ad altro titolo.
Nella specie, è affermato nello stesso provvedimento che al
ricorrente era stato assegnato un tutore, ai sensi dell’art. 343 c.c., nella
persona dello zio Tokja Ndoc, e che lo stesso disponeva di promessa
di assunzione della ditta “Costruzioni Spigarioli snc”, come operaio
edile apprendista, come da dichiarazione in atti; che era, quindi, in
possesso dei presupposti per ottenere la richiesta conversione del
proprio permesso di soggiorno per minore età in permesso di
soggiorno per lavoro.
In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso va accolto ed
il provvedimento di diniego annullato

Poiché l’esito del giudizio deve ritenersi oramai pacifico in
giurisprudenza, le spese e competenze di causa sono poste a carico
dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese e
competenze di causa, quantificate in complessivi € 1500,00
(millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 13 febbraio
2008.

Il Presidente, estensore

Il Segretario

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