Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza del T.A.R. della Puglia n° 1870 del 24 giugno 2008

Annullamento del provvedimento di trasferimento in Grecia di un migrante richiedente asilo


Repubblica Italiana
“In nome del popolo italiano”

Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
Lecce
Terza sezione

Registro Sentenze: 1870/2008
Registro Generale: 656/2008

nelle persone dei Signori:
Antonio Cavallari Presidente
Silvio Lomazzi Ref.
Silvia Cattaneo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2008

Visto il ricorso 656/2008 proposto da:
Mohamadi Jan
rappresentato e difeso da:
D’Antonio Marco
con domicilio eletto in Lecce
Via Manzoni, 1
presso
D’Antonio Marco

contro

Ministero dell’Interno – Roma
Questore di Brindisi
rappresentati e difesi da:
Avvocatura distrettuale dello Stato
con domicilio eletto in Lecce
Via F. Rubichi 23
presso la sua sede

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento prot. n. 94574 del 15.4.2008 di trasferimento in Grecia emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Unità Dublino ai sensi del Regolamento Comunitario n. 343 del 2003, sostitutivo della c.d. Convenzione Dublino, e notificato al ricorrente dalla Questura di Brindisi il 29.4.2008; di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Questore di Brindisi;
Udito il relatore Ref. Silvia Cattaneo e uditi, altresì, per le parti, l’avv. D’Antonio e l’avv. dello Stato Libertini;
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

Fatto e diritto

Con provvedimento prot. n. 94574 del 15.4.2008, il ministero dell’interno, dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Unità Dublino ha disposto il trasferimento del sig. Jan Mohamadi in Grecia ai sensi dell’art. 10, c.1, del regolamento CE n. 343/200 (la disposizione prevede che “quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda d’asilo”).
Con il presente ricorso, il sig. Mohamadi deduce l’illegittimità dell’atto per i seguenti motivi: 1. violazione degli art. 7 e 8, l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e dell’art. 3, c. 4, del regolamento CE n. 343/2003, per non essere stato il provvedimento tradotto in una lingua da lui conosciuta; 2. violazione dell’art. 6 del regolamento CE 343/2003; 3. violazione di gravi motivi umanitari.
Quest’ultimo motivo è fondato.

L’amministrazione si è limitata, nel provvedimento impugnato, a rilevare come la Grecia sia un paese terzo sicuro e la non ravvisabilità di particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino).
L’amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione espressa dall’UNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, in attuazione del regolamento di Dublino, contenuta nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato “interrotte”) ed in quello di novembre 2007 (“Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche”).
L’UNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008 – esprime la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, “l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.
Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dall’UNHCR sin dal novembre 2007, consentono dunque di ritenere non adeguatamente motivata la valutazione effettuata dall’amministrazione in ordine al carattere di “paese terzo sicuro” della Grecia; le raccomandazioni dell’UNHCR avrebbero dovuto, quindi, indurre l’amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione in merito all’applicabilità, nel caso in esame, dell’art. 3, c. 2 del regolamento CE 343/2003.
Per le ragioni esposte, il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2008.

Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott. Silvia Cattaneo – Estensore

Pubblicato mediante deposito in Segreteria il 24.06.2008