Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza del TAR Piemonte n. 706/2004

Rinnivo permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Sent. n. 706

Anno 2004

R.g. n. 444

Anno 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata,

ex art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205,

sul ricorso n. 444/2004, proposto da RASTEANU Claudiu Catalin, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Trucco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82,

contro

– il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45,

– la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore,

per l’annullamento, previa sospensiva,

el provvedimento adottato in data 3.11.2003, notificato in data 9.1.2004, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta dal ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi, antecedenti e susseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Visti i documenti depositati dall’Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dr.ssa Giuseppa Leggio;

Uditi, all’udienza camerale del 3 novembre 2004, l’avv. Donatella Bava, su delega dell’avv. Trucco, per il ricorrente e l’avv. Guido Carotenuto per l’avvocatura dello Stato;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 9, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto di poter definire direttamente il giudizio nella presente sede, con sentenza succintamente motivata ai sensi della norma sopra citata, e sentite sul punto le parti costituite, come risulta dal verbale dell’odierna camera di consiglio.

Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Questore della provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sulla base della seguente motivazione: “TENUTO CONTO che, come si evince dal permesso di soggiorno, lo stesso (il ricorrente) ha fatto ingresso in Italia il 9.8.2002, con regolare visto per lavoro stagionale rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana a Bucarest (Romania); CONSIDERATO che l’autorizzazione al lavoro rilasciata corrisponde ampiamente alla durata del rapporto di lavoro stagionale richiesto”.

Constatato che avverso tale diniego il ricorrente solleva censure di violazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, lamentando, in particolare, che il permesso di soggiorno rilasciatogli in data 11 settembre 2002, alla voce motivo del soggiorno recava la dicitura “LAV. DIPENDENTE”, rendendo quindi non conoscibile da parte sua “il fatto che tale permesso non era rinnovabile, in palese violazione della normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi”, tanto più che il carattere della stagionalità di tale permesso non sarebbe “desumibile in nessuna parte dello stesso documento” e sostenendo, comunque, che l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta Isotetto s.a.s. di Cambiano, sarebbe circostanza idonea a dimostrare il suo inserimento lavorativo e sociale, disponendo egli altresì di un alloggio presso il quale convive con la moglie, cittadina rumena.

Ritenuta la fondatezza della censura con la quale il ricorrente evidenzia che l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la ditta ISOTETTO s.a.s. di Torino è circostanza idonea a dimostrare il suo inserimento lavorativo, consentendogli, pertanto, di richiedere il rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Ritenuto, in particolare, di richiamare, a sostegno di tale conclusione, proprio la normativa in base alla quale l’Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato: ed infatti l’art. 5 del D.lvo n. 286/1998, ai commi 4 e 5, obbliga l’Autorità competente al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno a tener conto, in sede di verifica delle condizioni previste dal T.U., di nuovi elementi sopravvenuti che ne consentano il rilascio; l’art. 6, comma 5, del medesimo T.U. si preoccupa, a sua volta, che sia comprovata la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima sufficiente per il sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi.

Ritenuto, infatti, che, nel caso di specie, lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, che non è contestata dalla Questura, integra sicuramente gli elementi richiesti dalle citate norme del T.U. immigrazione.

Ritenuto, ancora, che l’art. 24 del T.U. immigrazione, anch’esso richiamato nel provvedimento impugnato e nel rapporto informativo della Questura, consente la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni, e tra tali condizioni è senz’altro meritevole di considerazione la circostanza che lo straniero svolga attività lavorativa e sia socialmente inserito.

Ritenuto pertanto che le argomentazioni della Questura di Torino, secondo cui il titolo di soggiorno del ricorrente rientrerebbe nella categoria dei permessi non rinnovabili alla scadenza, e il ricorrente avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale per poi farvi rientro successivamente, confliggono con le norme soprarichiamate e con la ratio del T.U. n. 286/98, che all’art. 24, comma 4, prevede due diverse fattispecie, ponendo comunque in entrambe una disciplina di favore nei confronti dei lavoratori stagionali stranieri, atteso che consente, da un lato, al lavoratore stagionale straniero che abbia concluso il periodo lavorativo per il quale era stato autorizzato e che abbia dovuto fare rientro nello stato di provenienza, un diritto di precedenza rispetto ai nuovi lavoratori extracomunitari ai fini del rientro in Italia nell’anno successivo per motivi di lavoro stagionale, mentre, dall’altro lato, prevede la possibilità che il lavoratore stagionale straniero, avendo instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato possa convertire il suo permesso di soggiorno.

Ritenuto, conseguentemente, che quest’ultima previsione, nella ratio della legge, è prevista come possibilità ulteriore (“inoltre”) e distinta rispetto a quella di godere di una priorità nel rientro, come del resto appare confermato anche dalla previsione dell’art. 22, comma 11, dello stesso T.U., laddove il legislatore esclude per il lavoratore extracomunitario stagionale la possibilità di iscriversi nelle liste di collocamento in caso di perdita del posto di lavoro, volendo con ciò significare che lo straniero o è in condizioni di convertire il suo permesso di soggiorno perché ha instaurato uno stabile rapporto di lavoro in Italia ovvero, finito il periodo autorizzato, deve lasciare il territorio nazionale.

Ritenuto, pertanto, alla stregua delle disposizioni appena rassegnate, che il ricorrente aveva titolo a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, pur se quello originario era stato rilasciato per motivi di lavoro stagionale.

Ritenuto altresì, sotto tale ultimo profilo, che dal permesso di soggiorno dell’11.09.2002, ora venuto a scadenza, non risulta in alcun modo la stagionalità del titolo di soggiorno, essendo indicato quale motivo del visto “lavoro subordinato” e motivo del soggiorno “Lav. Dipendente”, come correttamente evidenziato dal ricorrente.

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso debba dunque essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza.

Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – Sezione 2^ -, pronunciandosi ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, accoglie il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 3 novembre 2004, con l’intervento dei signori magistrati:

Giuseppe CALVO Presidente

Ivo CORREALE Referendario

Giuseppa LEGGIO Referendario, estensore

Il Presidente L’Estensore

f.to Calvo f.to Leggio

Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi
f.to Ruggiero di Legge il 30 marzo 2005