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Sentenza del tribunale di Roma n. 22246 del 1 ottobre 2009

Onere probatorio attenuato nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale

Ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato lo straniero che rende dichiarazioni credibili, congrue e sufficientemente corroborate sulle persecuzioni subite nel paese di origine. Sentenza del Tribunale di Roma su un richiedente asilo dal Burkina Faso

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.22246/09 dd. 29.10.2009, ha accolto il ricorso proposto da un richiedente asilo originario del Burkina Faso contro il diniego al riconoscimento della protezione internazionale deciso dalla Commissione territoriale asilo e ha proceduto al riconoscimento dello status di rifugiato politico a suo favore.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che le dichiarazioni riguardo alle persecuzioni subite nel paese di origine rese dal ricorrente, tanto in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale asilo quanto nel ricorso, risultano dettagliate, congrue e corroborate dalla documentazione fornita. Tali evidenze non sono state smentite dalle informazioni pervenute dal Ministero degli Affari Esteri nel corso del procedimento di ricorso, che non hanno potuto raccogliere notizie sulle manifestazioni alle quali il ricorrente avrebbe partecipato nel paese di origine, secondo il resoconto di quest’ultimo. A tale riguardo, va garantito al richiedente asilo il beneficio del dubbio in quanto nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale “la prova può essere valutata con minore rigore in considerazione della obiettiva difficoltà in cui incorre chi si sia trovato precipitosamente a fuggire dal proprio paese per salvaguardare la propria incolumità” (principio dell’onere della provata attenuato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 251/2007).

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Sentenza del tribunale di Roma n. 22246 del 1 ottobre 2009