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Sentenza della Corte Costituzionale n.324, del 6 ottobre 2006

Riconoscimento del trattamento di inabilita' per i cittadini stranieri a seguito delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2001

Si ringrazia l’Asgi per la segnalazione

Sentenza Corte Costituzionale n 324 (formato pdf)

Diritti degli stranieri: la Consulta deve spiegare ai giudici cos’è l’irretroattività

Revocato il trattamento di inabilità riconosciuto nel 1998 perché nel 2001 la Finanziaria chiedeva il permesso di soggiorno che prima non era necessario. Inammissibile la questione sollevata da Milano e Monza: basta l’articolo 11 delle preleggi

Il principio di irretroattività non vale solo per le norme penali ma costituisce un criterio generale al quale uniformarsi in carenza di deroghe. A ricordarlo è stata la Corte costituzionale con la sentenza 324/06 (depositata lo scorso 6 ottobre, redatta da Francesco Amirante e qui leggibile nei documenti correlati.

A sollevare la questione di legittimità dell’articolo 80 comma 19 della legge 388/00 sulle “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato – la Finanziaria 2001” erano stati i tribunali di Milano e Monza nella parte in cui incide sui diritti della personalità e crea una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Ma facciamo un passo indietro.

Uno straniero munito di permesso di soggiorno per lavoro dal 1991, aveva prestato in Italia lavoro subordinato per quasi tre anni ed era stato riconosciuto invalido civile al 100 per cento ai fini del trattamento economico di inabilità di cui all’articolo 12 della legge 118 del 1971. Dopo aver percepito la pensione di inabilità dal settembre del 1998 all’aprile del 2001 si era visto sospendere l’erogazione del beneficio a causa della mancata presentazione della carta di soggiorno. Un requisito considerato dall’articolo 80, comma 19, della legge 388 del 2000 indispensabile per la concessione della pensione.

Il giudice a quo sosteneva che la normativa, secondo l’orientamento del Comune di Milano, un indirizzo sorretto da un parere del Consiglio di Stato, si applica anche a coloro che avevano i requisiti per ottenere la pensione prima dell’entrata in vigore della legge, ma non solo. Vale anche nei confronti dei cittadini che hanno già ricevuto i ratei di pensione. Del resto, continuava il remittente, il legislatore può legittimamente disciplinare i rapporti di durata già esistenti anche con misure peggiorative nei confronti degli aventi diritto.

La Consulta nel dichiarare la questione inammissibile ha fornito importanti chiarimenti.

“In linea di principio – hanno chiarito i giudici delle leggi – al legislatore è consentito modificare il regime di un rapporto di durata, quale quello in oggetto, con misure che incidano negativamente sulla posizione del destinatario delle prestazioni, purché esse non siano in contrasto con principi costituzionali e, quindi, non ledano posizioni aventi fondamento costituzionale”.

Tutto ciò, però, ha detto ancora l’Alta Corte, “non implica che, ogniqualvolta sia introdotta una nuova disciplina legale di un rapporto di durata avente tali caratteristiche, essa necessariamente debba essere applicata ai rapporti già costituiti sulla base della previgente normativa”. Per cui, ha concluso la Consulta, se il principio di irretroattività ha il suo fondamento costituzionale soltanto nei confronti delle norme penali, è altrettanto vero che costituisce un criterio generale al quale uniformarsi in carenza di deroghe. (cri.cap)

Il testo e’ tratto dal sito www.dirittoegiustizia.it